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Consegna modello CU/2023 a lavoratori dipendenti ed autonomi

Marzo 16 ; 08:00 - 17:00 CET

Termine consegna dei Modelli CU/2023 ai dipendenti, cococo e professionisti per le retribuzioni e compensi corrisposti nell’anno 2022.

I modelli sono messi a disposizione del Cliente su Webdesk a partire dal 20 febbraio.

 

Approfondimento

Soggetti obbligati

– coloro che nel periodo d’imposta di riferimento hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24 ,25 ,25-bis , 25-ter, 29 DPR 600/73; art. 33, c. 4, DPR 42/88; art. 21, c. 15, L. 449/97; art. 11 L. 413/91;

– coloro che nel periodo d’imposta di riferimento hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;

– soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (es. aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia);

– tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. 63/93;

– tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici;

– gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici;

– i soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Soggetti esclusi

Sostituti d’imposta che non devono trasmettere dati ai fini della dichiarazione precompilata e che non devono certificare ritenute effettuate.

Adempimento

La Certificazione Unica deve essere consegnata al contribuente dai sostituti d’imposta entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati o entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre.

Modalità

La consegna della CU al personale dipendente e parasubordinato può avvenire in modalità cartacea ovvero in formato elettronico. In quest’ultimo caso dovrà essere garantita al contribuente la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima CU e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Il flusso da inviare all’Agenzia delle Entrate da parte del sostituto d’imposta deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, c. 3, DPR 322/98.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

L’invio delle CU all’Agenzia delle Entrate deve avvenire in modalità telematica tramite i canali Entratel o Fisconline. In particolare, il flusso telematico si compone di:

– Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;

– Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

– Certificazione Unica nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Sanzioni

Certificazione Unica omessa, tardiva o errata: € 100 per singola certificazione con limite massimo di € 50.000 per anno e sostituto di imposta.

Ravvedimento operoso

– Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo, poi corretta e reinviata entro 5 giorni: nessuna sanzione.

– Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo, poi corretta e reinviata entro 60 giorni: € 33,33 per singola certificazione con limite massimo di € 20.000 per anno e sostituto d’imposta.

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della Certificazione Unica, o al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

 

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