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Bonus Energia: presentazione telematica all’AdE del credito 2^ semestre 2022 non compensato

Marzo 16 ; 08:00 17:00 CET

Entro oggi occorre presentare, invia telematica, la comunicazione del credito Bonus Energia relativo all’anno 2022 qualora il credito maturato non sia stato ancora utilizzato in compensazione con il modello F24.

La mancata presentazione comporta, di fatto, l’impossibilità di poter utilizzare successivamente il credito non ancora compensato.

Approfondimento:

Il 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici, in sostanza le spese per illuminazione, forza motrice e gas. 

NOTA BENE: Tale invio ha notevole rilevanza perché in caso di omissione vi è la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. 

L’invio va effettuato nella finestra temporale che va dal 16 febbraio al 16 marzo 2023, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario incaricato.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato alle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 verrà scartato.

I periodi per cui spettano i Bonus Energia

Il provvedimento riguarda, nel dettaglio:

  • i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
  • i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022; 

Il tutto tramite i relativi codici tributo stabiliti con le RRMM nn. 72, 54 e 49 del 2022.

I bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24.

È possibile inviare una sola comunicazione valida per l’intero ammontare del bonus maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato. 
Eventuali Comunicazioni successive quindi saranno scartate, tranne i casi di annullamento.

Quando non è richiesto l’invio del modello

Il modello non dovrà essere inviato:

  • se l’impresa ha già utilizzato in compensazione tramite F24 l’intero credito;
  • nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia la cessione del credito, pena lo scarto.

 

Le norme sui Bonus Energia

È importante ricordare che (in relazione alle imprese non energivore) mentre nel Decreto Aiuti 9 agosto 2022, n. 115 il credito d’imposta era previsto solo per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 Kw, e di conseguenza venivano escluse nella sostanza le piccolissime imprese, i successivi decreti 23 settembre 2022, n. 144 (per le spese di ottobre e novembre 2022) e 18 novembre 2022, n. 176 (per le spese di dicembre 2022) attribuiscono il credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 Kw e quindi allargato anche a contribuenti “piccoli”.

Il contributo è concesso a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, a condizione che il suo prezzo, calcolato sulla base della media riferita al periodo agevolato, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il calcolo non sarebbe semplice ma le stesse norme già qui sopra citate prevedono che i contribuenti possono chiedere i conteggi alle aziende fornitrici, che sono obbligate a fornirli.

Tali agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

In merito alle spese per consumi di gas si evidenzia che non rientrano nel bonus energia le spese per il riscaldamento ma solo quelle il cui utilizzo avviene per la produzione.

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