Apprendistato – la formazione obbligatoria

Best Practice

Lo Studio, in fase di predisposizione della Comunicazione Obbligatoria:

  1. compila i dati del Modello SRA e lo invia telematicamente al servizio Regionale
  2. pubblica la ricevuta nell’Area Personale di WebDesk del Cliente

Per poter eseguire l’adempimento il Cliente compila il seguente form rispondendo alle domande:

Indicare se il lavoratore ha già seguito il corso di base per precedenti rapporti di lavoro di apprendistato professionalizzante

Per la consultazione del catalogo formativo della Regione Liguria abbiamo predisposto il seguente video tutorial:

Premessa

Assumere un apprendista permette di conseguire notevoli risparmi economici in quanto le riduzioni degli oneri previdenziali e infortunistici sono notevoli. 

A fronte di questi vantaggi, però, il legislatore chiede diversi sforzi formativi in più al datore di lavoro, tutti con lo scopo di dare un’adeguata preparazione al lavoratore.

In questa scheda affrontiamo la problematica del Piano Formativo Individuale, un obbligo da affrontare per evitare che il contratto di apprendistato decada con tragiche conseguenze per il datore di lavoro: fin dall’assunzione il lavoratore non sarà considerato un apprendista, viene automaticamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato e, oltre al pagamento dei contributi dovuti per gli operai o gli impiegati, verrà applicata la sanzione del 100% delle somme dovute.

Lo studio, all’atto dell’assunzione del lavoratore, provvede ad iscrivere lo stesso nell’apposita sezione telematica gestita dalla Regione di riferimento e ad inviare al datore di lavoro la ricevuta utile per l’iscrizione dell’apprendista ai corsi formativi.

Sarà cura del Cliente procedere con la ricerca del corso previsto in catalogo per le mansioni svolte dal lavoratore e iscriverlo ai corsi di primo e di secondo livello nei termini previsti dalla norma.

Introduzione

Il contratto di apprendistato prevede l’obbligo di redigere un Piano Formativo Individuale (PFI), anche in forma sintetica, all’interno del contratto stesso (art. 42, c. 1, D.Lgs. 81/2015).

Il PFI, che può essere definito anche in base a moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, è il progetto della formazione che il lavoratore dovrà svolgere durante il periodo di apprendistato.

L’azienda ha il compito di definire un “programma”, per ogni singolo giovane assunto e per l’intero periodo di lavoro, che preveda:

  • gli obiettivi formativi da perseguire;
  • la definizione generale dei contenuti e la loro articolazione in tipologie;
  • le modalità di realizzazione della formazione;
  • la stesura di un documento scritto, firmato dall’apprendista stesso e allegato al contratto di lavoro.

Fasi e soggetti coinvolti

Il piano formativo di un apprendista si predispone considerando le caratteristiche dell’azienda e le competenze/capacità dell’apprendista. In esso devono essere definite tutte le competenze di area, settore e di profilo, utili alla formazione completa dell’apprendista.

Il PFI si configura pertanto come un progetto di sviluppo professionale, che coinvolge 3 soggetti:

  • l’ente di formazione (attraverso il tutor formativo);
  • l’azienda (attraverso il tutor aziendale);
  • l’apprendista.

Sotto l’aspetto metodologico, in primo luogo è necessario approntare una fase preparatoria, durante la quale si definiscono gli obiettivi, le attività da svolgere, le risorse da utilizzare, le modalità organizzative e formative, i tempi, le modalità di valutazione sia in itinere che finali.

Come accade per ogni progetto, tale fase deve essere preceduta da un’analisi della situazione peculiare di partenza, dei vincoli e delle opportunità del contesto lavorativo:

  • l’analisi preventiva della normativa regionale e delle caratteristiche aziendali;
  • la valutazione delle condizioni di ingresso degli apprendisti, in termini di competenze, di bisogni formativi e di aspettative. In questa fase preliminare è opportuno indirizzare l’attenzione anche verso l’offerta formativa, senza tralasciare l’identificazione degli obiettivi di apprendimento e la definizione delle modalità più idonee a raggiungerli, tenuto conto delle caratteristiche dell’ambiente lavorativo e del ruolo ricoperto dall’apprendista;
  • il monitoraggio dell’andamento delle attività e le eventuali criticità di percorso, fino a concludere con la valutazione di quanto è stato realizzato, con l’attestazione delle competenze acquisite.

Passaggi preliminari

La fase preparatoria del PFI consiste nell’identificazione del “profilo formativo” e delle norme di dettaglio, ossia l’insieme delle regole, degli obiettivi, dei contenuti e dei documenti a cui far riferimento per descrivere il PFI, secondo quanto definito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In buona sostanza si tratta di effettuare l’analisi delle caratteristiche generali di più figure professionali, in riferimento alla classificazione del settore economico, con competenze comuni in ambiti lavorativi analoghi.

Questa fase si articola generalmente nelle operazioni seguenti:

  • una descrizione generale dell’inquadramento lavorativo, dei compiti e delle funzioni;
  • una indicazione di dettaglio degli obiettivi e dei contenuti formativi “standard”.

Successivamente si passa all’individuazione degli obiettivi formativi da realizzare e alla determinazione dei contenuti e delle relative durate, dichiarando l’eventuale capacità formativa aziendale e definendo le modalità con cui si intende realizzare la formazione (interna, esterna o integrata). Giova ricordare che non esiste un format di piano formativo valido per tutti i casi. Alcuni contratti collettivi prevedono un modello di PFI a cui attenersi; altri CCNL, invece, non ne prevedono. In quest’ultimo caso l’azienda può utilizzare un modello simile a quello fornito da contratti similari o anche differenti, purché sia ben chiaro che lo scopo resta quello di descrivere il percorso formativo dell’apprendista nella logica di una sua qualificazione professionale.

Profili formativi

I profili formativi sono definiti dalle normative regionali, che fissano la durata, le figure di riferimento e le regole. La formazione di base e trasversale è di norma disciplinata dalle Regioni. In tal caso si parla di “Offerta formativa pubblica” ma può essere erogata a cura della azienda purché disponga di “standard minimi” (art. 1 Linee Guida). Nel caso in cui la formazione erogata a cura dell’azienda sia affidata all’esterno è evidente che sia l’ente di formazione esterno a dover rispettare gli standard minimi e pertanto è necessario valutare ed affidarsi ad Enti di Formazione Accreditati.

In caso di regioni che non hanno definito una legge regionale, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante (e la definizione dei profili formativi) è descritta nei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Aziende che abbiano assunto apprendisti in tali regioni sono pertanto tenute a riferirsi agli accordi nazionali tra le parti sociali in materia di apprendistato professionalizzante.

È chiaro, pertanto, che risulta fondamentale definire in che modo l’azienda intende realizzare la formazione, considerando:

  • l’esistenza o meno di una apposita legge regionale sull’apprendistato;
  • la dichiarazione o meno della capacità formativa interna da parte dell’azienda;
  • l’orientamento dell’impresa rispetto alle modalità di realizzazione della formazione.

La normativa individua esplicitamente la necessità di un percorso di formazione formale (le Linee Guida 20 febbraio 2014, approvate dall’accordo Stato Regioni, stabiliscono che la durata è di 120, 80 o 40 ore a seconda del titolo di studio, rispettivamente non diplomati, diplomati e laureati) da realizzare in un ambito formativo specifico e in situazione non produttiva.

La formazione di tipo professionalizzante (chiamata anche “specialistica”) è sempre obbligatoria a carico dell’azienda ed è disciplinata dai CCNL che stabiliscono contenuti, durata e modalità di erogazione.

Stesura del piano formativo

Il PFI deve essere redatto in modo preciso, nella forma e nella sostanza, nel rispetto della disciplina a livello contrattuale e/o regionale e soprattutto deve essere opportunamente individualizzato.

L’impostazione di un PFI coerente con le caratteristiche individuali dell’apprendista e con le peculiarità aziendali, risulta infatti facilmente documentabile, anche al fine di contrastare eventuali contestazioni in caso di verifica ispettiva.

Il consiglio è quello di evitare sempre le soluzioni standardizzate e di fornire, se possibile, un dettaglio riferito ai singoli anni di lavoro.

In genere il PFI si articola in una parte anagrafica in cui vengono indicati i dati dell’impresa, del tutor aziendale e dell’apprendista e di una parte formativa in cui viene descritto il percorso formativo dell’apprendista.

Spesso si opera una distinzione tra il PFI generale, obbligatorio e allegato al singolo contratto, nel quale si descrive complessivamente il percorso formativo pluriennale in termini di obiettivi da raggiungere e il PFI di dettaglio, non obbligatorio, che indica come si declina il PFI generale in modo maggiormente operativo, riferito solitamente ad un periodo annuale.

Modifiche e monitoraggio

Il PFI, in quanto strumento utile a gestire l’aspetto formativo durante l’intera durata del contratto di apprendistato è modificabile e deve essere aggiornato costantemente, soprattutto nel caso in cui non si scelga di definire un PFI di dettaglio, distinto per singola annualità. In tal modo esso può rappresentare un utile strumento di monitoraggio che consente all’azienda di svolgere adeguatamente il proprio ruolo formativo.

Le modifiche vanno condivise con l’apprendista e poi registrate in una versione aggiornata del PFI che deve essere gestita come si trattasse di un PFI nuovo (sottoscrizione tra le parti, archiviazione, eventuale invio a strutture, qualora previsto dal CCNL o dall’istituzione competente).

Il monitoraggio si può riassumere nelle fasi seguenti:

  • verifica del rispetto della tempistica;
  • verifica della partecipazione e frequenza effettiva dell’apprendista alla formazione;
  • valutazione della qualità della formazione realizzata;
  • effettiva documentazione delle attività formative;
  • valutazione della necessità eventuale di modificare il PFI generale per allinearlo con la concreta realizzazione della formazione;
  • predisposizione di idonea documentazione da parte dell’azienda.

Documentazione delle attività formative

L’attestazione delle attività realizzate e la certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista sono due aspetti fondamentali del contratto perché è sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa che avviene il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, inoltre in merito alla documentazione dell’espletamento dell’obbligo formativo da parte dell’azienda utile in caso di ispezione e controllo da parte degli organi competenti.

Lo strumento principale per documentare la formazione sarebbe il “libretto formativo del cittadino, definito con DM 10 ottobre 2005, ma mancando la sua effettiva entrata in vigore, le aziende ricorrono ad altre tipologie di strumenti di documentazione, tra cui i modelli previsti da molti CCNL che riassumono la formazione realizzata registrando argomenti, durata e modalità; apposite schede aziendali che documentino gli interventi formativi nei quali il tutor e/ i formatori aziendali, annotano le sessioni formative.

In poche parole, si tratta di sistemi di registrazione in cui riportare date, orari e contenuti della formazione, in conformità a quanto stabilito nel PFI e firmati dall’apprendista e dal formatore aziendale, poi archiviati nel PFI.

Per la formazione esterna si utilizzano generalmente documenti che attestano la frequenza dei corsi (certificati di frequenza, attestati di competenza, dichiarazioni relative al percorso formativo, etc..).

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