Le perdite di modesto valore e la deducibilità dal reddito di impresa

Best Practice

Il Cliente Tandem effettuerà un controllo dei crediti di modesto valore non incassati al 30.06 di ciascun anno entro il 15.04 e provvederà ad effettuare le registrazioni contabili previa comunicazione scritta di avviso allo studio (lo studio provvederà a controllare la correttezza dell’applicazione della norma).

Clienti Ordinari comunicheranno allo studio i crediti non incassati entro lo stesso termine di cui sopra, lo studio provvederà ad effettuare le registrazioni contabili dopo avere eseguito un controllo di correttezza dei dati ricevuti.

Approfondimento

L’attuale periodo di grave crisi economica è caratterizzato anche da una forte contrazione finanziaria per molte società che, spesso, si finanziano facendo leva sui propri fornitori ovvero non pagando nei termini contrattuali le forniture acquistate. Questo può determinare ulteriori difficoltà finanziarie oltre a richieste di pagamento che a volte non vengono onorate trasformandosi in vere e proprie perdite su crediti. Risulta pertanto importante indagare se tali perdite verso clienti consentano almeno un recupero in termini di imposte di quanto già imputato per competenza come ricavo.

Se dal punto di vista Irap le perdite non sono generalmente deducibili e, ai fini Iva, la variazione in diminuzione resta collegata a procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose, la strada della deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte sui redditi risulta più agevole quantomeno per i crediti di modesto importo, scaduti da oltre 6 mesi, secondo la definizione data dall’articolo 101, commi 5 e 5-bis, del Tuir in base al quale sono considerati di modesta entità i crediti che non superano:

•5mila euro per le imprese di più rilevante dimensione;

•2.500 euro per le altre imprese.

Le imprese di maggiori dimensioni sono individuate dall’articolo 27, comma 10, del Dl 185/2008, ovvero devono avere volume di affari o, in alternativa, ricavi almeno pari a 100 milioni. Nel silenzio della norma si ritiene che il parametro dimensionale vada verificato nell’esercizio in cui viene rilevata la perdita e pertanto per il periodo di imposta 2020 si dovrebbe far riferimento alle soglie dell’anno stesso.

Ai fini dell’individuazione del limite i crediti devono essere assunti al lordo dell’Iva ma al netto di eventuali interessi di mora e oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.

L’importo deve inoltre essere considerato al netto di quanto eventualmente già incassato: così, un credito di 10mila euro, già incassato per 8mila euro è da considerare di modesto importo.

La soglia è da individuare singolarmente in riferimento ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti e permette pertanto, di dedurre più crediti di importo singolarmente inferiore a 2.500/5mila euro nei confronti dello stesso soggetto, se riconducibili a rapporti giuridici autonomi che non siano cioè riconducibili ad un unico rapporto contrattuale (es. contratto di somministrazione).

Le perdite su crediti di modesta entità, sia nei confronti di debitori italiani che esteri, quando scaduti da oltre 6 mesi configurano su base presuntiva il requisito di «elementi certi e precisi» che ne permettono la piena deducibilità.

Il riferimento temporale si basa sulla data di scadenza del pagamento come convenuta tra le parti e, ormai, riscontrabile anche nelle tempistiche di pagamento evidenziate nella fattura elettronica.

Non è difficile immaginare come numerosi crediti sorti prima del lockdown risultino incagliati al termine dell’esercizio 2020: quando non se ne ravveda la recuperabilità se gli importi non superano la soglia di 2.500/5mila euro sarà possibile portare in deduzione la perdita a condizione che venga imputata a conto economico.

Deve comunque trattarsi di difficoltà non (soltanto) temporale del debitore che l’organo amministrativo stimi di non poter più recuperare.

Resta fermo che quando un credito, già passato a perdita (deducibile), venga successivamente incassato in tutto o in parte emergerà una sopravvenienza attiva tassabile nell’esercizio di percezione.

La disposizione in oggetto deve essere coordinata con l’articolo 106 del Tuir che prevede la possibilità di dedurre fiscalmente la svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da assicurazione, nel limite annuale dello 0,50% del valore nominale dei crediti alla fine dell’esercizio ed entro il limite complessivo del 5% dei valori stessi. In presenza di fondo svalutazione crediti già dedotto ai sensi dell’articolo 106, lo stesso dovrà essere utilizzato in via preliminare e soltanto in caso di incapienza dello stesso l’eccedenza diviene deducibile (circolare 26/E/2013). Pertanto solo la parte delle perdite su crediti eccedenti l’ammontare già accantonato sarà deducibile.

Si ipotizzi ad esempio un fondo svalutazione dedotto di 5mila euro a fronte di perdite di tre crediti per 2.500 euro ciascuno che saranno deducibili per 2.500 ovvero per l’ammontare che eccede l’importo delle svalutazioni già dedotte.

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