Datori di lavoro – riconoscimento superminimo individuale riassorbibile

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 36 Cost., art. 2094,2099 c.c.


RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Cass. n. 10945/2016; Cass. n. 19750/2008; Cass. n. 24643/2015; Cass. n. 8498/1999; Cass. n. 7868/1986; Cass. n. 5650/2009; Cass. n. 871/1993; Cass. n. 2375/2004; Cass. n. 8498/1999; Cass. n. 205/1996


  1. Inquadramento

La voce di retribuzione “superminimo” identifica un incremento della retribuzione contrattuale standard; il datore di lavoro può riconoscere un superminimo collettivo o individuale il cui importo può essere, o meno, assorbibile.


  1. Commento

Nella determinazione della retribuzione – prestazione fondamentale che grava sul datore di lavoro nei confronti del(la prestazione) lavoratore – possono essere ricompresi elementi di base ma anche accessori.

Si considerano elementi di base, ad esempio, la paga/retribuzione base che è quella connessa alle mansioni svolte dal lavoratore, l’EDR, l’indennità di contingenza e altri; si considerano elementi accessori, invece, erogazioni attribuite a titolo di superminimo, le indennità o le mance.

Con particolare riguardo al superminimo si osserva che esso costituisce un incremento della retribuzione contrattuale standard e può essere assegnato collettivamente – a seguito di accordi aziendali – o individualmente, dunque assegnati ad personam (denominati anche aumenti/assegni di merito).

Il maggior problema connesso al superminimo e’ capire se possa essere assorbito o meno da aumenti retributivi futuri.

Il principio dell’assorbimento implica che si procede a recuperare eccedenze retributive conferite in un determinato momento per contratto individuale, al sopravvenire di miglioramenti economici discendenti da pattuizioni collettive aziendali o di categoria.

Esso non e’ previsto esplicitamente dalla legge ma si può ricavare dalla lettura dell’art. 2077 c.c. prevede – stabilendo una reciproca autonomia delle fonti normative (contratto collettivo e individuale) – che le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. Inoltre, il principio dell’assorbimento consegue all’applicazione dei principi di alternatività degli istituti e di inscindibilità delle clausole contrattuali, di norma codificati nei CCNL nella c.d. “clausola di inscindibilità” e salvaguardia – fino a concorrenza – dei trattamenti più favorevoli.

Come viene affrontata la questione dalla giurisprudenza? Secondo un principio consolidato in assenza di una pattuizione esplicita in merito all’assorbibilità o alla non assorbibilità, il superminimo si considera assorbibile dai futuri aumenti della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, in base al principio per cui la pattuizione della retribuzione si intende in linea di principio effettuata per il suo importo complessivo (cfr. Cass. n. 10945/2016; Cass. n. 19750/2008; e ciò anche il principio dell’assorbimento non sia stato applicato per lungo tempo, Cass. n. 24643/2015).

La medesima regola è stata applicata in caso di aumento della retribuzione base derivante dal riconoscimento di un livello superiore di inquadramento (cfr. sul punto, Cass. n. 8498/1999).

Grava sul lavoratore provare l’esistenza di una pattuizione di non assorbibilità, che deve al riguardo formulare specifiche allegazioni e dedurre idonei mezzi di prova; in caso contrario l’assorbibilità, inerendo ad una corretta ricostruzione contabile del credito dell’attore, deve essere rilevata dal Giudice anche a prescindere da una allegazione difensiva della parte convenuta (Cass. n. 10945/2016; Cass. n. 7868/1986).

Tuttavia, considerazioni in parte differenti valgono – e dunque non si applica il principio dell’assorbimento – ove il superminimo sia stato concesso

– per merito e, dunque, per capacità specifiche, impegno etc del lavoratore (Cass. n. 5650/2009; Cass. n. 871/1993; Cass. n. 2375/2004; Cass. n. 8498/1999; Cass. n. 2058/1996).

– in relazione a talune caratteristiche delle mansioni attribuite al lavoratore.

Infine, non si procede all’assorbimento ove sia il CCNL a stabilire la non assorbibilità dell’emolumento.

Lascia un commento