Decreto Rilancio – le novità sulla Cassa Integrazione

Best Practice
Per ottenere nuovi periodi di Cassa Integrazione
  1. il Cliente verifica il numero di settimane già goduto di Cassa Integrazione (ordinaria, bilaterale, in deroga); il dato lo si può rilevare in:
    1. webdesk dalla domanda già presentata
    2. dal BLOG CLIENTE nella pagina allo scopo presente
    3. nel caso non riesca a eseguire i calcoli contatta lo studio
  2. in caso di esigenza di sospendere o ridurre l’attività il Cliente comunica con il seguente Form le date in cui intende usufruire del periodi di CIG con almeno TRE giorni lavorativi di anticipo per consentire allo studio di predisporre la documentazione relativa alle consultazioni sindacali
con la presente comunicare la nostra intenzione di usufruire di ulteriori periodi di Cassa Integrazione per le seguenti date
(indicare una data non inferiore ai tre giorni da oggi)
la data non deve essere superiore alle 5 settimane a partire dalla data di decorrenza
Lo studio, ricevuto il presente Form, provvederà a contattarVi per definire termini e predisporre la documentazione e la modulistica
Art. 68 – Cassa Integrazione Ordinaria

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19, possono presentare domanda di CIG ordinaria o di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per:

– periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;

– una durata massima di 9 settimane.

Tale durata è incrementata di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata di 9 settimane

  • Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane (1)
  • I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25 marzo 2020. Non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, c. 2, D.Lgs. 148/2015).
  • I datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza:
    • della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista in via ordinaria (art. 14 D.Lgs. 148/2015), fermo restando che l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
    • dei termini previsti in via ordinaria per la presentazione della domanda di CIG ordinaria (art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) e di assegno ordinario (art. 30, c. 2, D.Lgs. 148/2015)

● La domanda:

– va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa

– non è soggetta alla verifica dei requisiti di accesso alla CIG ordinaria (c.d. causali: art. 11 D.Lgs. 148/2015).

Se è presentata dopo tale termine, il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.

Le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 31 maggio 2020, altrimenti il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione

● Assegno ordinario: compatibilità con ANF

Artt. 70-71 Cassa Integrazione in Deroga 

Con riferimento ai dipendenti già in forza al 25 marzo 2020, il trattamento è riconosciuto per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane

  • L’accordo per la fruizione della cassa in deroga può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
  • Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

artt. 70 e 71

  • I trattamenti per periodi successivi alle prime 9 settimane (riconosciuti dalle Regioni), sono concessi dall’lNPS (che eroga le prestazioni nei limiti di spesa). I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda all’INPS con la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

L’INPS provvede all’erogazione delle prestazioni.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro

  • La domanda può essere trasmessa dal 18 giugno 2020 alla sede INPS territorialmente competente. Dopo tale termine la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
  • Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda, entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande
  • La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS eroga il trattamento residuo o recupera gli eventuali importi indebitamente anticipati

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’INPS tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione.

  • Ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane (1)

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