Lavoro – malattia e periodo di comporto

Best Practice

Elaborando i cedolini paga lo studio provvede sempre alla memorizzazione dei periodi di malattia collegandoli al contratto collettivo applicato dal datore di lavoro Cliente ed al periodo di comporto per assenze di malattia previsto dallo stesso.

In caso di necessità sarà quindi possibile ottenere un tabulato relativo alle assenze per periodi di malattia soggette all’istituto del comporto che, il Cliente, può richiedere direttamente allo studio inviando una email all’indirizzo paghe@studiobarberis.it

Approfondimento

Fonte: MementoPiù Giuffré

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo c.d. periodo di comporto la cui durata è stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e in mancanza dagli usi, spesso differenziandosi in relazione all’anzianità di servizio ed al livello di inquadramento del lavoratore. Solo al termine di tale periodo il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il lavoratore in malattia nel rispetto delle procedure di licenziamento individuale, attraverso uno specifico atto di recesso.

La tutela del lavoratore durante il periodo di comporto

La durata del periodo di comporto è fissata dalla legge, dai contratti collettivi o, in mancanza, dagli usi o secondo equità.

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