Bonus Natale 2024 per i dipendenti

Best Practice:

Lo studio pubblica nella sezione del WebDesk del Cliente tutti i modelli di autocertificazione dei dipendenti in forza alla stessa data.

I lavoratori che intenderanno presentare la domanda compileranno il modello e lo restituiranno al datore di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà consegnare allo studio i modelli ricevuti entro il 02.12.2024: i modelli inviati successivamente non verranno inseriti nei calcoli della 13^ mensilità di dicembre 2024 ed il dipendente potrà richiedere il bonus solo in fase di redazione del modello 730/2025.

Approfondimento:

 

Bonus Natale (art. 2 bis DL 113/2024 conv. in L. 143/2024, Circ. AE 10 ottobre 2024 n. 19/E) 

Si tratta di un contributo economico una tantum di € 100,00 che non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, da corrispondere ai lavoratori dipendenti nel 2024 (non importa se a tempo determinato o indeterminato o altro, esclusi gli assimilati) in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito complessivo dell’anno 2024 non superiore a € 28.000 (senza considerare il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ma considerando il reddito soggetto a cedolare secca, ad imposta sostitutiva dei forfettari, alla quota esente degli impatriati e alle mance);
  • essere non legalmente ed effettivamente separati e avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio a carico. Se l’altro genitore manca – c.d. famiglia monogenitoriale, es. deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio, o se il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato ad un solo genitore,  il bonus spetta;
  • capienza fiscale dopo l’applicazione della detrazione per lavoro dipendente (cioè imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, d’importo superiore, nel 2024, a quello della detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale).

Precisazioni

 1) Se il figlio a carico ha 2 genitori che lo hanno riconosciuto, il bonus non spetta se il dipendente:

  • vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  • vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

2) Per i dipendenti cessati o assunti nel 2024, il bonus va riproporzionato in funzione del periodo di lavoro del dipendente. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Se il rapporto di lavoro è stabilito per un numero di ore inferiore rispetto a quello per il tempo pieno il bonus non si riduce.

Richiesta
Il Bonus è riconosciuto dal datore di lavoro, unitamente alla 13ª mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente, il quale attesta per iscritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari indicando, altresì, il codice fiscale del coniuge (se esistente) e dei figli fiscalmente a carico.
Se il lavoratore ha avuto nel 2024 più rapporti di lavoro con diversi datori, la richiesta va presentata all’ultimo datore di lavoro, insieme con le CU riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell’importo spettante. Diversamente, se il lavoratore ha più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità è erogata dal datore individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore deve indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus (es. redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro).

 

 
Precisazioni 
1) Il lavoratore che non presenta la richiesta  o che non ha un datore sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici), può beneficiare del bonus al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o modello Redditi PF 2025).
2) Se il lavoratore presenta la richiesta in assenza dei requisiti previsti,  deve restituire l’importo non spettante (o spettante in misura ridotta), con la dichiarazione dei redditi.
 
 
Adempimenti a carico del datore di lavoro
I datori di lavoro dopo aver pagato il bonus, recuperano dal giorno successivo,  il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione.
Successivamente, i datori sono tenuti a verificare in sede di conguaglio la spettanza del medesimo e, se risulta non spettante, recuperano il relativo importo.
Infine i datori di lavoro devono conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione.

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