Decreto “Salva Italia” – l’analisi delle disposizioni

Premessa

Ieri 16.03.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto cosiddetto “Salva Italia”.

In questa pagina verranno esaminati i contenuti, tenendo conto che le pagine delle singole disposizioni saranno sempre soggette ad aggiornamenti in quanto il decreto legge potrà essere sempre modificato nei 60 giorni successivi in fase di conversione in legge.

Siete quindi invitati, Clienti, a monitorare sempre quanto Vi interessa: comunque saremo sempre a disposizione per approfondire le domande che vorrete porci…. utilizzate la specifica zona di commenti posta in fondo a questa pagina: Vi risponderemo.

I commenti riguardano i soli provvedimenti che riteniamo essere di interesse della Clientela dello studio.

(articolo)

Per gli operatori economici ai quali non si applicano le sospensioni di cui sopra (principalmente perché nell’anno 2019 hanno avuto un fatturato superiore ai 2 milioni di euro), il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.

(articolo)

I termini di versamento per una serie di attività (leggere l’articolo per l’elenco) in scadenza nel mese di marzo sono prorogati al 31.05.2020 con possibilità di essere versati in cinque rate mensili senza sanzioni e interessi a decorrere dalla stessa data.

Le associazioni sportive dilettantistiche potranno versare al 30.06.2020 tutte le somme in scadenza da marzo a maggio.

Lo studio provvede a calcolare per questo periodo tutti gli importi da versare e ad inserirli tra i pagamenti sospesi nella gestione WebDesk/Condivisione Documenti/Deleghe/Pagamenti sospesi COVID-19. Salvo variazioni dell’articolo provvederà a mettere a disposizione i modelli F24 rateizzati in cinque rate costanti alle scadenze previste.

 

(articolo)

Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 marzo ed il 31 maggio 2020, relativi a:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • Iva;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per assicurazione obbligatoria;


Nuovo termine
 : i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso

best practice

Lo studio provvederà a continuare a rendere disponibili i modelli F24 in scadenza nel sopracitato period  in WebDesk/Condivisione Documenti/Deleghe/Deleghe sospese Covid-19 . Questo permetterà ai Clienti di monitorare gli importi per i quali si dovrà effettuare i pagamenti rateizzati. Qualora i Clienti intendessero versare in tutto o in parte alcuni importi dovranno comunicare per iscritto a mezzo email (direzione@studiobarberis.it) i dati utili per procedere con l’invio telematico della richiesta di addebito.

Attenzione

Non è stato prorogato il termine di

  • consegna dei modelli CU ai dipendenti in scadenza il 31.03.2020. I modelli sono già stati pubblicati in WebDesk/Condivisione documenti/Documenti Fiscali/Certificazione Unica fin dai primi giorni di marzo. Occorre scaricarli, firmarli e consegnarli a dipendenti (ed ai lavoratori autonomi) anche a mezzo invio di email.
  • pagamento delle ritenute d’acconto trattenute ai lavoratori autonomi
  • la tassa per la vidimazione annuale dei libri sociali in scadenza il 16.03.2020

Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020,non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato
Nuovo termine: si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate,a decorrere dal mese di maggio 2020

Best Practice – come comportarsi

La norma interessa quindi solo i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto e che non hanno occupato dipendenti nel mese di febbraio 2020.

La norma è utilizzabile dai Clienti professionisti, non del settore medico, che riescano a comunicare ai propri clienti di non trattenere la ritenuta d’acconto ma versarla insieme al compenso.

Ritengo che la norma complichi notevolmente la gestione in quanto occorrerà gestire il successivo versamento da parte del Cliente delle somme ricevute a titolo di ritenuta d’acconto.

Qualora qualche Cliente intenda usufruire di questa agevolazione (di pura cassa) lo invitiamo a comunicarci (con email a direzione@studiobarberis.it) quali sono le parcelle per le quali non sono state subite le ritenute d’acconto per una corretta registrazione nella contabilità del professionista e per la gestione delle ritenute che occorrerà versare. 

(articolo)

A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo.

Il credito non spetta per le attività che non sono state oggetto di chiusura dal DPCM 11.03.2020.

la risoluzione 13.03.2020 istituisce il codice 6914 che potrà essere utilizzato dal 25.03.2020 in compensazione con altri debiti.

best practice

Si richiede ai Clienti interessati di comunicare allo studio (email direzione@studiobarberis.it) l’importo che è stato pagato per locazioni di immobili C1 (negozi e botteghe) nel mese di marzo 2020.

Porre le seguenti attenzioni:

  • comunicare l’importo previsto per la locazione e NON INCLUDERE eventuali somme pagate come rata per amministrazione ordinaria
  • non sono oggetto di credito di imposta gli eventuali affitti pagati per locali diversi dalla categoria C1 (quindi non rientrano nell’agevolazione i magazzini e locali di deposito (C2), laboratori per arti e mestieri (C3), garage ed autorimesse (C6). Qualora abbiate dei dubbi sulla categoria dell’immobile preso in affitto, provvedete a chiedere conferma al proprietario dell’immobile che l’immobile sia accatasto nella categoria C1)

Lo studio provvederà a calcolare il credito di imposta per poterlo mettere in compensazione con i primi versamenti utili che dovranno essere effettuati.

Qualora intendiate compensare fin da subito il credito di imposta con i versamenti sospesi del 16.03.2020 comunicare a mezzo email tale richiesta (direzione@studiobarberis.it)

aggiornamento del 03.04.2020

La circolare AdE 8/2020 del 03.04.2020 ha chiarito che il credito di imposta si genera con l’avvenuto pagamento del canone di locazione del mese di marzo

(articolo)

Agenzia delle Entrate circolare 5/2020

L’articolo 68 del Dl 18/2020, relativo ai “termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, ha sospeso il pagamento di cartelle ed accertamenti esecutivi scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio.

Secondo la circolare i termini processuali sospesi devono essere sommati a quelli ordinari scadenti nel periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile. Tuttavia, non chiarisce l’ipotesi in cui l’atto naturalmente scadrebbe dal 16 aprile in avanti: mal si comprende, infatti, se i giorni inclusi nella sospensione si debbano comunque sommare ovvero, scadendo oltre tale termine, valgano le regole ordinarie.

 

Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzoal 31 maggio 2020
Nuovo termine: 
a titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni

Attenzione: i modelli CU 2020 devono essere consegnati ai dipendenti entro il 31.03.2020. Questo adempimento non è stato prorogato. Abbiamo provveduto a mettere a Vostra disposizione tutti i modelli CU entro il 09.03.2020 e li potrete trovare in WebDesk/Documenti Condivisi nella Vostra Area Privata Clienti.

Destinatari:

datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO o per i quali trova applicazione un Fondo di Solidarietà Bilaterale, che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID­19


Beneficiari:

Dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020

Misura:
  • Possibilità di richiedere la CIGO o l’assegno ordinario
  • I periodi di sospensione non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva di sospensione nel quinquennio mobile né ai fini di successive richieste
  • Per tali periodi non è previsto il pagamento della contribuzione addizionale
  • L’assegno ordinario può essere richiesto anche dalle aziende iscritte al FIS con più di 5 dipendenti
  • Possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS
  • Sono previsti limiti di spesa per ciascuna tipologia di integrazione

Procedura:

Non trovano applicazione le procedure di informazione e consultazione sindacale ordinarie (art. 14, D.Lgs. 148/2015) ma:

  • l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le OOSS devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi alla presentazione della domanda della misura
  • non è necessario l’accordo sindacale
  • la domanda della misura deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo al mese di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa


Durata:

max. 9 settimane, in ogni caso entro agosto 2020. La misura può decorrere dal 23 febbraio 2020

Destinatari:

Tutti i datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario ad esclusione dei datori di lavoro domestici

Beneficiari:

I dipendenti dei datori di lavoro destinatari della misura già in forza al 23 febbraio 2020.

Misura:

Possibilità di richiedere la CIGD se, a causa dell’emergenza Covid­19, si è manifestata la necessità di ridurre o sospendere i rapporti di lavoro.­

La misura è riconosciuta dalle Regioni o Province Autonome.


­ È necessario un accordo con le OO.SS, che può essere concluso anche in via telematica. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.


­ Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa durante il trattamento di CIGD.


­ Sono previsti limiti di spesa, ripartiti per Regioni.


­ È ammesso solo il pagamento diretto da parte dell’INPS.

Procedura:

Il datore deve presentare la domanda alle Regioni o Province Autonome competenti.

Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

La misura non può essere concessa una volta superato il limite massimo di spesa

Durata:

Durata della sospensione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 settimane. La misura può decorrere dal 23.02.2020

Congedo per genitori con figli di età fino a 12 anni
  • Disponibile dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni
  • Dà diritto di ricevere un’indennità pari al 50% della retribuzione
  • Il limite di età (12 anni) non si applica ai figli affetti da grave disabilità
Modalità di fruizione del congedo:

Alternativamente da entrambi i genitori per un numero complessivo di 15 giorni,
­ nessuno dei due genitori deve essere beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (es. cassa integrazione), o comunque disoccupato o non lavoratore.

L’eventuale periodo di congedo parentale di cui stia attualmente fruendo il lavoratore è convertito nel congedo qui disciplinato

Spetta anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS

Congedo per genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni

I dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro:

  • per tutto il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività scolastiche
  • senza indennità o contribuzione figurativa
  • con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto
    ­ a condizione che nessuno dei due genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (es. cassa integrazione), o comunque non lavori
Bonus alternativo al congedo fruibile dai genitori con figli fino a 12 anni


In alternativa al periodo di congedo, i medesimi lavoratori hanno diritto di ricevere un bonus per l’acquisto di servizi di baby­sitting:

  • Per un limite massimo complessivo di € 600
  • Il bonus è esteso anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS

I giorni di permesso ex L. 104/92 sono incrementati di ulteriori complessivi 12, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

L’estensione è riconosciuta al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti del SSN impegnati nell’emergenza COVID­19.

E’ prevista una indennità di € 600,00 ai liberi professionisti ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le modalità sono quelle previste per gli iscritti agli elenchi commercianti e artigiani. 

I professionisti collegiati non rientrano in questa disposizione ma, salvo futuri cambiamenti, potranno richiedere solamente il reddito di ultima istanza.

Sospensione di 60 giorni  per tutti i licenziamenti “economici”, tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991), qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Viene fissato un principio vincolante per tutti i datori di lavoro: dal momento in cui entra in vigore il decreto legge non possono essere avviate né tanto meno concluse delle procedure di licenziamento collettivo (qualora siano state avviate dopo il 23 febbraio) o individuale (quale che sia la data di avvio delle relative procedure, ove applicabili) che non hanno fondamento disciplinare.

Un effetto sospensivo è previsto anche per i licenziamenti individuali motivati da giustificato motivo oggettivo (per esempio per soppressione del posto di lavoro): viene “congelata” ogni possibilità di licenziare, sia nel caso in cui la procedura presso l’Ispettorato del lavoro (ove applicabile) sia stata conclusa e deve essere solo consegnata la lettera di licenziamento, sia quando le parti hanno già raggiunto un accordo sulla base di un incentivo all’esodo che prevede solo di essere formalizzato.

 

Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo.

Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo interessa una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

L’accesso al beneficio sarà limitato nelle misure delle somme stanziate nel Decreto. Si profila da parte dell’Inps, gestore delle risorse, di una metodologia di presentazione attraverso il click day.

Bisognerà attendere le regole fissate dai ministeri del Lavoro e dell’Economia nei prossimi 30 giorni.

Istituzione di un fondo residuale, con una dotazione di 300 milioni di euro, per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

L’accesso al beneficio sarà limitato nelle misure delle somme stanziate nel Decreto. Si profila da parte dell’Inps, gestore delle risorse, di una metodologia di presentazione attraverso il click day.

Bisognerà attendere le regole fissate dai ministeri del Lavoro e dell’Economia nei prossimi 30 giorni.

Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti.

Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza).

Potenziamento del fondo anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano, tra i vari aspetti: la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso; l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario; l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza Coronavirus.

Rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione.

Nuove disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022.

Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa.

Viene prevista una indennità di 600,00 € per il mese di marzo per tutti i collaboratori sportivi in possesso di contratto di collaborazione con federazioni, società e associazioni sportive.

 

Estensione della deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’art. 27 L. 133/99; introduzione di una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro

(articolo)

Norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto o da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura.

Per tutte le polizze di assicurazione RC auto in scadenza fino al 31.05.2020 è prevista una ulteriore proroga di 15 giorni per predisporre il rinnovo; per cui sommando i già previsti 15 giorni esistenti, il termine di moratoria diventa di 30 giorni a partire dalla data di scadenza

Il termine di pagamento delle contravvenzioni nella misura ridotta del 30%, generalmente previsto entro i cinque giorni dall’avvenuta contestazione, potrà avvenire entro i 30 giorni

Il modello MUD potrà essere presentato entro il 30 giugno 2020

Le procedure di sfratto per gli immobili ad uso abitativo e non sono rinviate al 30.06.2020

I postini sono obbligati a lasciare in cassetta postale, fino al 30.06.2020, le raccomandate, le assicurate e i pacchi postali

Tutti i documenti in scadenza dopo il 23.02.2020 potranno essere utilizzati fino al 31.08.2020

La Regione Liguria ha comunicato che le domande per la concessione della Cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dovranno essere esclusivamente presentate in modalità telematica accedendo al sito di Regione Liguria.

Si ricorda altresì che per le aziende con più di 5 dipendenti, sarà necessario allegare alla richiesta l’accordo sindacale, tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle domande, saranno disponibili sul sito di Regione Liguria www.regione.liguria.it nella sezione dedicata al Lavoro, dalla giornata di martedì 24 marzo 2020.

Non potrà essere ritenuta utile alcuna altra modalità di presentazione delle domande.

Di seguito riportiamo gli indirizzi mail forniti dai rappresentanti delle OO.SS., da utilizzare per l’invio dei Verbali di Accordo per la richiesta di concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD):

CGIL:
Genova: deroga.genova@liguria.cgil.it
Savona: deroga.savona@liguria.cgil.it
La Spezia: deroga.laspezia@liguria.cgil.it
Imperia: deroga.imperia@liguria.cgil.it

CISL:
Genova Area Metropolitana: ust.genova@cisl.it
Area Provincia Imperia/Savona: ust.imperia.savona@cisl.it
Area Provincia La Spezia: ust.laspezia@cisl.it

UIL:
Area Metropolitana Genova: deroga.genova@uilliguria.it
Provincia di La Spezia: deroga.laspezia@uilliguria.it
Provincia di Savona: deroga.savona@uilliguria.it
Provincia di Imperia: deroga.imperia@uilliguria.it
uilliguria@uilliguria.it

UGL:
La Spezia/Genova: segretario@uglgenova.it
Savona: genova@ugltpl.it
Imperia: uglsegreteriaimperia@gmail.com

 

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