Un lavoratore dipendente intende percepire gli assegni familiari: cosa deve fare?

Il lavoratore deve inoltrare richiesta telematica di ANF all’INPS attraverso uno dei seguenti canali:
– Web (sito www.inps.it), tramite PIN dispositivo o SPID;
– Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il lavoratore (ed eventualmente i suoi familiari), inoltre, può delegare alla presentazione della domanda il datore di lavoro, direttamente oppure tramite uno dei soggetti abilitati (L. 12/79; Mess. INPS 6 dicembre 2019 n. 4583).
La domanda deve riportare una serie di informazioni che riguardano soprattutto la composizione e il reddito del nucleo familiare (dati anagrafici del richiedente, composizione del nucleo familiare, dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare nel periodo di riferimento, indicazioni sullo stato civile e condizioni particolari dei componenti il nucleo che possono determinare l’aumento dei limiti di reddito).
La domanda funge da autocertificazione nei confronti dell’INPS, in quanto contiene tutti i dati che permettono di risalire alle stesse informazioni contenute nello stato di famiglia.

Precisazioni

1) In caso di rigetto dell’istanza è inviato al richiedente uno specifico provvedimento (modello ANF58).
2) La domanda di ANF deve essere presentata dal titolare del diritto alla prestazione anche se lo stesso non ha una propria posizione tutelata e presenta domanda in favore dell’altro genitore lavoratore dipendente (Mess. INPS 29 agosto 2019 n. 3142).

Dichiarazioni di responsabilità

 Nella procedura di richiesta dell’ANF sono incorporate due distinte dichiarazioni di responsabilità:
– quella del richiedente, che attesta che non ci sono altre richieste né corresponsione di altri assegni per le persone componenti il nucleo;
– quella del coniuge del richiedente, che attesta di non aver richiesto alcun trattamento di famiglia per le persone indicate nel nucleo familiare. In assenza di tale dichiarazione è necessaria la preventiva autorizzazione INPS.

L’importo calcolato dall’Istituto è messo a disposizione del datore di lavoro, che può prenderne visione attraverso una specifica utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale, indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente quello del richiedente (se i due soggetti non coincidono, come ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base dell’importo teoricamente spettante individuato dall’INPS, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non può comunque eccedere quella mensile indicata dall’INPS.

Categorie Assegni Nucleo Familiare
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