Proroga di contratto di lavoro a tempo determinato

Abbiamo predisposto il seguente Form utile ad inviare allo studio tutte le informazioni basilari per conferirci l’incarico di predisporre la proroga di un contratto di lavoro dipendente

Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni o approfondimenti sarà nostra cura contattarVi per risolvere eventuali dubbi.

Una volta completata la documentazione ed inviata la comunicazione obbligatoria provvederemo a pubblicare nella Vostra area WebDesk la modulistica utile.

Con la pubblicazione della documentazione riceverete una email che Vi guiderà nell’adempimento.

Vi ricordiamo che la comunicazione di proroga deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al termine del rapporto di lavoro

Studio Barberis

Approfondimento:

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi 2 (anche di 2° livello), e con l’eccezione delle attività stagionali la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Deroga al limite di durata – Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della
durata massima di 12 mesi, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale può essere
stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. Anche a questo contratto
(che è un rinnovo), va apposta la causale, nonché presuppone la genuinità del consenso (ITL,
nota 17.9.2019).

La stipulazione di un contratto a termine con inquadramento differente rispetto al precedente, non è’ soggetto a tale procedura di deroga (INL nota 19.5.2021).

In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

Il termine del contratto può essere prorogato in base alla regola introdotta dalla L. 96/2018:
– col consenso del lavoratore;
– quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi;
– per un massimo di 4 proroghe nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga;
– indicazione delle esigenze temporanee se la durata del contratto comprensiva della proroga supera
12 mesi.Non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione , altrimenti sarebbe un rinnovo (Min. Lav., circ. 17/2018).

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