Decreto Flussi 2023: la richiesta di asseverazione da allegare alla domanda telematica

Il Cliente che intende presentare domanda  di ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari può richiedere allo studio l’asseverazione dei requisiti utile per essere allegata alla domanda telematica.

Tale richiesta può essere effettuata compilando il seguente form ed allegando la documentazione meglio specificata nello stesso.

Si precisa che questo servizio è fornito esclusivamente alla Clientela presente nel portafoglio dello studio.

Prima di procedere con l’invio si consiglia di leggere l’approfondimento che troverete in calce al presente articolo.

Studio Barberis

con il presente form si richiede il rilascio della asseverazione della domanda di presentazione di assunzioni dipendenti rientranti nelle quote del Decreto Flussi
e la risposta è stata la seguente:
indicare nell'ordine: 1) cognome 2) nome 3) data di nascita, 4) luogo di nascita 5) dati del passaporto (numero, data di rilascio, data di scadenza)
Il servizio è rivolto esclusivamente alla Clientela già presente nel portafoglio dello studio.

Approfondimento:

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi) con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare. Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal tessuto produttivo, è stato quindi previsto un incremento consistente rispetto agli ingressi programmati nel 2022 passati da 69.700 a 82.705 unità 

Importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro, verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti in Italia disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, mediante un apposito modulo reso disponibile da Anpal ( Nota operativa Anpal sulle verifiche presso i Centri per l’impiego). 

Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro. 

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per: 

  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori formati all’estero con con corsi finanziati dai fondi FAMI ed al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi. Per questi lavoratori sono previste quote riservate di ingresso (art. 23 D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286 – TU Immigrazione).

È stata inoltre confermata anche per il 2023 la procedura semplificata con la quale verranno esaminate le domande. 

In particolare il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd decreto milleproroghe art. 9, comma 2,) ha esteso anche al 2023 la competenza dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, e delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l’assunzione di cittadini non comunitari residenti all’estero.

Si tratta di un importante novità, introdotta con il DL n.73/2022, in base alla quale, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati…) che dovranno rilasciare un asseverazione attestante la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa . Un ulteriore semplificazione è quella che esclude la presentazione dell’asseverazione nel caso in cui le domande di nulla osta al lavoro siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( l’ Ispettorato ha fornito indicazioni in materia con la circ. n. 3 del 5.07.2022 ).

Altra importante novità di quest’anno, anche se in parte già sperimentata in occasione del decreto flussi 2021 è che, trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica – alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023.

Maggiori dettagli su tutte le novità introdotte e sulle procedure per la presentazione delle domande sono contenuti nella Circolare interministeriale n. 648 del 30.01.2023

Lascia un commento