I datori di lavoro, se rientrano in un preciso limite dimensionale, possono ricorrere al contratto di lavoro occasionale per lo svolgimento di prestazioni occasionali di ridotta entità. La guida chiarisce tutti gli adempimenti operativi in capo all’utilizzatore e al prestatore.
Introduzione
La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (art. 54 bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017) prevede due strumenti che hanno sostituito i voucher per lavoro accessorio:
- il contratto di prestazione occasionale (Prest.O), indirizzato alle imprese, ai professionisti e alle pubbliche amministrazioni;
- il Libretto Famiglia, indirizzato ai soggetti privati ed alle famiglie.
Soggetti interessati
Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata o pubbliche amministrazioni.
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 368, L. 205/2017) ha reso utilizzabile il sistema delle prestazioni occasionali per le prestazioni lavorative fornite dagli steward negli stadi di calcio comprendendo nel campo di applicazione le società sportive (L. 91/81).
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 345-354, L. 197/2022) ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, pertanto dal 1° gennaio 2023:
- è elevato da € 5.000 a € 10.000 nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori (resta fermo a € 5.000 invece il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile);
- la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1;
- è abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo per il lavoratore che eroga prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Soggetti esclusi:
- i soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ivi comprese le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore turistico (fino al 2022 il limite generale era di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e di 8 lavoratori per aziende del settore turismo);
- le imprese dell’edilizia e di settori affini, per quelle esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, inoltre nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Procedura di utilizzo
I passaggi per l’utilizzo delle prestazioni occasionali sono sostanzialmente i seguenti:
- registrazione sulla piattaforma telematica INPS sia del datore di lavoro che del lavoratore;
- indicazione da parte del lavoratore delle modalità con cui intende essere retribuito;
- comunicazione da parte del datore di lavoro delle prestazioni da utilizzare.
Gli utilizzatori che intendono ricorrere ai PrestO devono operare attraverso un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, utilizzando le credenziali personali, ossia il PIN INPS o le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
È possibile affidare l’incarico ad intermediari autorizzati che potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di specifica delega resa per iscritto dal delegante (Mess. INPS 31 luglio 2017 n. 3177).
Al momento dell’accesso al servizio online, la procedura chiede di scegliere tra Libretto di Famiglia e Contratto per prestazioni occasionali; nel secondo caso è necessario effettuare la scelta tra tre opzioni che riguardano il soggetto operante:
- Pubblica Amministrazione;
- imprese agricole;
- altri utilizzatori.
Se il prestatore non indica l’IBAN, l’INPS eroga il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato (€ 2,60) verranno trattenuti sul compenso del prestatore.
Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione per informarlo della disponibilità delle somme entro il 15 del mese, riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale, previa esibizione di documento di identità e della comunicazione stessa. È opportuno quindi che in fase di registrazione il prestatore indichi correttamente il proprio domicilio, se diverso dalla residenza.
Caricamento della provvista sul portafoglio virtuale
Per poter attivare le prestazioni occasionali, dopo essersi registrati sulla piattaforma INPS dedicata, gli utilizzatori devono alimentare il portafoglio elettronico virtuale (una sorta di credito prepagato), utile ad effettuare i pagamenti per le singole prestazioni.
Il versamento può essere effettuato:
- attraverso modello F24 Elementi Identificativi, inserendo la causale CLOC nella sezione INPS (il modello può contenere solo importi a debito e non effettua compensazioni);
- direttamente sul “Portale dei pagamenti” con strumenti di pagamento elettronico e addebito da c/c o con carta di credito/debito, dal quale è possibile anche effettuare il download di un apposito manuale per le operazioni di pagamento.
Comunicazione preventiva
L’utilizzatore ha l’obbligo di inviare all’INPS, attraverso un’unica comunicazione preventiva, le informazioni relative alla prestazione e quelle utili alla successiva rendicontazione.
Il prestatore riceve la notifica della dichiarazione attraverso SMS o posta elettronica, pertanto è in grado di conoscere l’avvenuto adempimento degli obblighi a carico dell’utilizzatore, compreso la revoca.
Tramite il servizio online, il prestatore ha la possibilità di confermare l’effettivo svolgimento di ogni singola prestazione.
Nel caso in cui il prestatore abbia confermato lo svolgimento della prestazione, l’utilizzatore non avrà più la possibilità di revocarla.
Dati occorrenti per effettuare la comunicazione
Dati anagrafici del prestatore |
Luogo di svolgimento della prestazione |
Oggetto della prestazione – settore di impiego |
Data di inizio e termine della prestazione |
Ora di inizio e termine della prestazione |
Durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni (per i soli imprenditori agricoli) |
Compenso pattuito (non inferiore a € 36 netti per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nella stessa giornata; per gli agricoli, art. 54-bis, c. 16, DL 50/2017 conv. in L. 96/2017) |
La comunicazione, che deve essere trasmessa almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, avviene tramite la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, prevede un calendario giornaliero delle prestazioni e una dichiarazione di responsabilità relativa ai requisiti ed ai divieti di utilizzo delle prestazioni stesse.
Per le imprese agricole, del turismo e per gli enti locali la dichiarazione preventiva deve prevedere un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.
Quando la prestazione non viene effettuata, l’utilizzatore può revocare la comunicazione preventiva, sempre all’interno della piattaforma informatica INPS, purché ciò avvenga entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello inizialmente previsto per lo svolgimento. Oltre detto termine l’INPS eroga il compenso e valorizza le posizioni assicurative ai fini IVS e INAIL del lavoratore, trattenendo gli oneri gestionali.
Nel caso di prestazioni effettuate a cavallo di due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato (Circ. INPS 5 luglio 2017 n. 107).
Esempio: per una prestazione dal 30 aprile 2023 al 2 maggio 2023, il pagamento del compenso avviene entro il 15 giugno 2023. |
Si ricorda infine che i compensi derivanti dal lavoro accessorio sono:
- esenti da imposizione fiscale;
- irrilevanti ai fini dello status di disoccupato;
- computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Particolarità per il settore agricolo
In via sperimentale, per il biennio 2023 – 2024, il ricorso al contratto di prestazione occasionale è ammesso a certe condizioni per le aziende del settore agricolo, per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Le predette prestazioni si riferiscono a soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto, o da soggetti quali:
- persone disoccupate, nonché percettori di prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza o percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.
L’INPS sottrae gli accrediti contributivi delle prestazioni occasionali dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni salariali integrative o di sostegno al reddito.
Nell’ambito del lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, ad inoltrare al competente Centro per l’impiego la comunicazione obbligatoria. Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi.
L’informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione.
L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche in via anticipata, su base settimanale, quindicinale o mensile.