La liquidazione iva periodica

I soggetti passivi IVA devono presentare il modello Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Sintesi dell’adempimento, ambito soggettivo e oggettivo, termini e modalità, casistiche particolari.

L’adempimento in sintesi

L’obbligo di presentazione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA, meglio conosciuta come “LIPE”, è stato introdotto dall’art. 21 bis DL 78/2010 con effetto dal periodo d’imposta 2017.

L’adempimento, in estrema sintesi, interessa tutti i soggetti passivi IVA e consiste nel comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, a prescindere dalla circostanza che il tributo sia calcolato e liquidato:

  • su base mensile, ex art. 1 c. 1 DPR 100/98;
  • su base trimestrale per opzione, ex art. 7 DPR 542/99;
  • su base trimestrale per natura, ex art. 73 c. 1 lett. e) o ex art. 74 c. 4 DPR 633/72.

Con specifico modello ministeriale approvato con Provv. AE 21 marzo 2018 n. 62214 deve essere comunicato il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate nel periodo di riferimento (mese o trimestre) nonché l’ammontare dell’IVA a debito e a credito generata così da poter determinare l’imposta dovuta eventualmente da versare. Nel modulo deve anche essere data indicazione dell’eventuale credito IVA derivante dall’annualità precedente portato in detrazione nella liquidazione del periodo, nonché dell’eventuale credito IVA derivante dalla liquidazione del mese o trimestre precedente.

Per i contribuenti che liquidano imposta trimestralmente, salvo per la Comunicazione del IV trimestre, sarà necessario indicare anche l’importo degli interessi dovuti.

Infine, solo per l’ultima Comunicazione dell’anno, sarà necessario indicare l’importo dell’acconto IVA dovuto e la tipologia di metodo di calcolo utilizzato per la sua determinazione.

La Comunicazione in formato XML deve essere inviata attraverso un apposito canale telematico ed entro termini stabiliti senza alcuna differenza tra i contribuenti “mensili” e i contribuenti “trimestrali”.

Si segnala inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione per le annualità 2021, 2022 e 2023, per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente sia per opzione sia per natura, le bozze di Comunicazione dei Dati delle Liquidazioni Periodiche in formato precompilato. Con Provv. AE 9652/2023, le bozze precompilate saranno disponibili anche per:

  • coloro che applicano regimi speciali iva in virtù del settore di operatività
  • coloro che sono stati dichiarati falliti o assoggettati a liquidazione coatta amministrativa nel corso dell’anno.

Questa fase sperimentale (che si estende anche a tutto l’anno 2023) comporta una elaborazione in via definitiva a seguito.

Questa operazione può essere eseguita dal 6° giorno del 2° mese successivo al trimestre, accedendo al portale “Fatture e corrispettivi” dove viene inserito in bozza anche il modello F24 per il versamento dell’imposta.

Ambito soggettivo

L’obbligo in oggetto interessa tutti i soggetti passivi IVA.

Vi sono però alcuni specifici esoneri. Non sono tenuti all’adempimento:

  • i soggetti passivi che hanno applicato il regime forfettario (ex L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011);
  • gli enti non commerciali che applicano il regime previsto dalla L. 398/91 e i produttori agricoli ex art. 6 DPR 633/72;
  • i soggetti che non sono tenuti all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (salvo che non vengano meno le condizioni di esonero);
  • coloro che sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione IVA annuale (salvo che non vengano meno le condizioni di esonero);
  • coloro che nell’anno d’imposta hanno registrato solamente operazioni esenti IVA.

L’esonero relativo all’assenza dei dati da indicare non vale nel caso in cui si debba dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Ambito oggettivo

I dati oggetto della Comunicazione sono quelli riepilogativi delle singole liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali).

Nello specifico, il quadro VP dovrà essere compilato come segue:

  • Al rigo VP1 dovrà essere indicato il mese o trimestre di riferimento, salvo il caso del IV trimestre per i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali per opzione dove dovrà essere indicato il valore “5”. Sempre in questo rigo dovranno essere segnalati eventuali operazioni straordinarie, eventi eccezionali o nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74 c. 5 DPR 633/72 per i contratti di subfornitura;
  • Al rigo VP2 dovrà essere indicato il totale delle operazioni attive al netto dell’IVA, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi. Vi rientrano, pertanto, le operazioni imponibili (corrispettivi inclusi) e non imponibili, le operazioni esenti e, ancora, le operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale (ex art. da 7 a 7-septies DPR 633/72) per cui è obbligatoria l’emissione della fattura (ex art. 21 c. 6 bis DPR 633/72). In questo rigo devono essere inserite anche le operazioni attive soggette al regime del reverse charge (indicando solo la base imponibile) e quelle ad esigibilità differita: nel caso di applicazione del regime dell’IVA per cassa, nel rigo in commento dovrà essere riportato l’importo delle operazioni attive con riferimento al periodo di effettuazione mentre nel rigo VP4 dovrà essere indicata l’IVA divenuta esigibile nel periodo oggetto di comunicazione. Per le operazioni attive soggette al regime dello split payment, il contribuente dovrà riportare la base imponibile nel rigo in commento senza indicare la relativa imposta nel rigo VP4.
  • Al rigo VP3 dovrà essere indicato il totale delle operazioni passive al netto dell’IVA, includendo pertanto sia gli acquisti nazionali sia gli acquisti intracomunitari sia, ancora, le importazioni di beni o servizi risultanti da fatture o bollette doganali annotate nel periodo oggetto di comunicazione. Verranno inserite in questo rigo anche di acquisti con IVA ad esigibilità differita nonché quelli con IVA indetraibile. Per quanto concerne gli acquisti per cui l’imposta è dovuta da parte del cessionario (come, ad esempio, per gli acquisti intracomunitari o per le operazioni indicate all’art. 17 c. 2, 5, 6, 7 e all’art. 17 ter DPR 633/72): in questi casi, l’imponibile sarà indicato nel rigo in questione (non invece nel VP2 relativo alle operazioni attive) e l’IVA dovrà essere compresa sia nel rigo VP4 come IVA esigibile sia nel rigo VP5 come IVA detratta. Nel caso di operazioni passive soggette al regime dello split payment, il contribuente dovrà riportare l’IVA a debito e l’IVA a credito rispettivamente nei righi VP4 e VP5.

Una precisazione: per effetto delle modifiche apportate dal DL 119/2018 all’art. 1 DPR 100/98, da fine 2018 è possibile inserire nella liquidazione IVA di un determinato mese l’imposta relativa ad operazioni passive effettuate nello stesso mese anche se le relative fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 del mese successivo (eccezion fatta per le operazioni effettuate nell’anno precedente). Sebbene le istruzioni alla compilazione del modello, relativamente al rigo VP3, non tengano conto di questa modifica, secondo Assosoftware tale novità dovrebbe proprio trovare effetto nel rigo in commento.

Ai righi VP4 e VP5 deve essere indicata rispettivamente:

  • l’IVA esigibile per le operazioni effettuate nel periodo di riferimento o per quelle effettuate in periodi precedenti ma con esigibilità differita al mese o trimestre oggetto di comunicazione;
  • l’IVA detratta relativa agli acquisti registrati per cui viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento includendovi anche l’imposta relativa ad acquisti effettuati in periodi precedenti ma che, per effetto dell’applicazione del regime dell’IVA per cassa, è divenuta esigibile nel mese o trimestre oggetto di comunicazione.

La differenza tra i due importi (IVA a debito – IVA a credito) determinerà l’IVA dovuta o il credito IVA da indicare nel rigo VP6 (rispettivamente nel campo 1 o 2).

  • Nel rigo VP7 dovrà essere indicato l’eventuale debito relativo al periodo precedente se non superiore a € 25,82 che sarà oggetto di riporto fino al suo superamento cumulativo.
  • Al rigo VP8 si dovrà indicare il credito IVA del periodo precedente, sia esso mese o trimestre, eccezion fatta per i soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo (ex art. 73 DPR 633/72). In questo rigo dovrà essere indicato non solo il valore della quota utilizzata in detrazione ma l’intero importo che emerge dalla liquidazione del periodo precedente. L’importo sarà, però, da indicare senza considerare i crediti richiesti a rimborso o sfruttati in compensazione per effetto della presentazione del modello IVA TR.
  • Al rigo VP9 deve essere indicato l’ammontare del credito IVA relativo all’anno precedente portato in detrazione nella liquidazione del periodo al netto della quota già detratta nelle precedenti liquidazioni dello stesso anno. Più specificatamente, dovrà essere indicato solamente l’ammontare del credito IVA relativo all’anno precedente che si intende utilizzare nella liquidazione del periodo, rimandando al periodo successivo l’eventuale credito residuo qualora lo si voglia utilizzare nella successiva liquidazione. In questo specifico rigo non dovrà invece essere indicato il credito IVA maturato nell’anno precedente e già utilizzato in compensazione mediante modello F24 (compensazione “orizzontale”). Le istruzioni alla compilazione della Comunicazione, infine, precisano che, nel caso in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA il credito IVA relativo all’annualità precedente (già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato) per procedere con la compensazione “orizzontale”, il rigo in questione dovrà essere compilato riportando l’importo del credito da “estromettere” con il segno meno.
  • Nel rigo VP10 dovrà essere indicato l’ammontare dei versamenti effettuati per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario.
  • Nel rigo VP11 si dovranno indicare eventuali altri crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento salvo quelli per cui la compensazione avviene direttamente in F24.
  • Nel rigo VP12 dovranno essere indicati gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali (pari all’ 1%), eccezion fatta per il IV trimestre.
  • Il rigo VP13 è riservato solamente alla comunicazione da effettuarsi nel IV trimestre in quanto deve essere indicato l’ammontare dell’acconto IVA dovuto, anche se non effettivamente versato. Qualora l’importo risulti inferiore a € 103,29 il versamento non deve essere effettuato e nel rigo in questione non deve essere indicato alcun importo. Inoltre, nella “casella metodo”, dovrà essere indicato uno specifico codice che richiami la modalità utilizzata per la determinazione dell’acconto (“1” = storico, “2” = previsionale, “3” = analitico o della pre-liquidazione al 20 dicembre, “4” per i soggetti operanti nei settori di telecomunicazioni, somministrazioni acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc.).
  • Nel rigo VP14, infine, dovrà essere indicato l’importo IVA da versare nel campo 1 mentre, nel campo 2, l’eventuale importo dell’IVA al credito. Una annotazione relativamente ai contribuenti che liquidano trimestralmente l’IVA ex art. 7 DPR 542/99: tale rigo non deve essere compilato nella Comunicazione del IV trimestre in quanto il saldo annuale (comprensivo dell’interesse dell’1%) sarà indicato direttamente nel quadro VL della stessa Dichiarazione IVA annuale.

La Comunicazione deve essere presentata anche nei casi di liquidazione con eccedenza a credito mentre non sarà da inviare se non vi sono operazioni attive e passive nel periodo di riferimento a meno che non si voglia dare evidenza di un credito derivante dal periodo di liquidazione precedente.

Infine, una precisazione: nel quadro VP non si dovranno indicare i versamenti effettuati neppure nel caso in cui vi siano delle regolarizzazioni tramite l’istituto del ravvedimento operoso di tardivi versamenti di debiti IVA risultanti da liquidazioni periodiche precedenti. I versamenti, infatti, verranno direttamente inseriti direttamente in sede di Dichiarazione IVA annuale.

Modalità e termini di presentazione

La Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA deve essere effettuata con apposito modello approvato dall’AE composto da Frontespizio e Quadro VP. Può essere predisposta attraverso uno specifico software messo a disposizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria o tramite software terzi che però garantiscano file conformi alle specifiche tecniche approvate. Il file in formato XML può essere presentato in due differenti modalità:

  • direttamente dal contribuente;
  • attraverso intermediari abilitati.

In entrambi i casi l’invio dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il portale “Fatture e corrispettivi” oppure uno degli altri canali abilitati per l’interazione con il Sistema di Interscambio. Il file con la Comunicazione trimestrale IVA deve essere firmato digitalmente. Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:

  • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
  • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’AE, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico ed Entratel Multifile;
  • la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Per avere una conferma della correttezza formale del file, è possibile utilizzare l’apposito software di controllo disponibile anche all’interno dell’interfaccia web ”Fatture e Corrispettivi”.

La ricevuta di avvenuta presentazione telematica è messa a disposizione nella specifica sezione dell’area riservata del sito dell’AE e nella sezione consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

La Comunicazione in oggetto deve essere inviata trimestralmente, senza alcuna distinzione tra contribuenti mensili e contribuenti trimestrali, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (qualora il termine di presentazione scada di sabato o in giorni festivi, l’invio deve avvenire entro il primo giorno feriale successivo.). L’unica eccezione è relativa al secondo trimestre dove la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA dovrà avvenire ordinariamente entro il 30 settembre.

Inoltre, per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente per opzione, come vedremo nella successiva tabella, l’IVA dovrà essere versata anteriormente al termine di invio della liquidazione periodica, salvo il caso dell’ultimo trimestre dell’anno. Si precisa inoltre che la Comunicazione si considera tempestivamente presentata anche nel caso in cui sia stata presentata nei termini ma scartata dal servizio telematico, a condizione che venga ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione di scarto della AE.

Se riassumono brevemente nella tabella che segue i termini di invio per le relative comunicazioni:

Scadenza invio “LIPE”

31 maggio 2023

Liquidazione mensile

Gennaio, Febbraio, Marzo

Liquidazione trimestrale

I trimestre

Scadenza invio “LIPE”

2 ottobre 2023

Liquidazione mensile

Aprile, Maggio, Giugno

Liquidazione trimestrale

II trimestre

Scadenza invio “LIPE”

30 novembre 2023

Liquidazione mensile

Luglio, Agosto, Settembre

Liquidazione trimestrale

III trimestre

Scadenza invio “LIPE”

28 febbraio 2024

Liquidazione mensile

Ottobre, Novembre, Dicembre

Liquidazione trimestrale

IV trimestre

Una particolarità relativamente ai dati del IV trimestre: per questi ultimi, l’invio della Comunicazione della Liquidazione Periodica IVA, può essere evitato compilando il quadro VP nella Dichiarazione IVA annuale che dovrà, però, essere presentata (ex art. 12 quater DL 34/2019) entro la fine del mese di Febbraio dell’anno successivo, in anticipo quindi rispetto al 30 aprile termine ordinario di presentazione della Dichiarazione IVA annuale.

Si segnala poi che, per i contribuenti mensili, la Comunicazione in commento sarà composta da tre singoli moduli riferiti alle tre singole mensilità (ad esempio un quadro VP per gennaio, uno per febbraio ed uno per marzo) mentre, per i contribuenti trimestrali, si dovrà compilare solamente un solo quadro VP relativo al trimestre di riferimento.

Infine, i dati delle Comunicazioni saranno messi a disposizione dall’AE sia nella sezione “Consultazione” della piattaforma “Fatture e corrispettivi” sia nel cassetto fiscale del singolo contribuente, includendo anche eventuali richieste di informazioni nel caso di incoerenze tra le informazioni inserite nelle Comunicazioni e i dati delle fatture acquisiti e/o i dati dei versamenti effettuati.

Casi particolari

Contribuenti con contabilità separate

Come previsto dal c. 4 dell’art. 21 bis DL 78/2010, nel caso in cui il contribuente eserciti più attività per cui abbia adottato, sia per obblighi di legge sia per opzione, contabilità separata ai sensi dell’art. 36 DPR 633/72, la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA dovrà essere compilata utilizzando un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con la modalità della contabilizzazione separata nel periodo di riferimento (mese o trimestre).

Qualora tra le varie attività esercitate dal contribuente una di esse fosse esonerata dalla presentazione della Dichiarazione annuale IVA e dalla stessa Comunicazione in commento, nel quadro VP questa non dovrà essere inclusa.

Le istruzioni alla compilazione del modello affrontano poi due casi che possono verificarsi frequentemente:

  • contribuenti con più attività caratterizzate dalla stessa periodicità di liquidazione IVA: in questo caso il contribuente dovrà presentare la Comunicazione inserendo nel modulo relativo al periodo di riferimento, sia esso mese o trimestre, tutte le attività da lui esercitate.
  • contribuenti con più attività caratterizzate da differenti periodicità di liquidazione IVA: qualora il contribuente svolga differenti attività che liquidano alcune mensilmente altre trimestralmente l’imposta, dovrà presentare moduli distinti riferiti ai rispettivi periodi di liquidazione (potenzialmente, quattro moduli VP dove nei primi tre verranno inseriti i dati delle attività con liquidazione mensile e nel quarto verranno inseriti i dati delle attività con liquidazione trimestrale).

Contribuenti soggetti ad operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessione di azienda, conferimenti, etc.)

Le istruzioni alla compilazione del modello distinguono il caso di operazione straordinaria o di trasformazione avvenuta nel trimestre oggetto di comunicazione da quello in cui l’operazione straordinaria è avvenuta nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e la data di presentazione della Comunicazione stessa.

Nel primo caso, qualora il soggetto dante causa sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa dovrà presentare due differenti comunicazioni. La prima includerà i propri dati relativi al periodo di riferimento, la seconda dovrà contenere i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre o di mese a cui si riferisce la singola Comunicazione. I dati da prendere in considerazione saranno quelli fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione straordinaria o della trasformazione. In quest’ultima Comunicazione dovranno essere indicati i dati relativi al contribuente dante causa mentre, nel riquadro riservato al dichiarante, si dovranno indicare quelli relativi a soggetto avente causa (indicando il codice carica 9 nella relativa casella).

Qualora invece il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione, la Comunicazione dovrà essere presentata dal soggetto avente causa qualora l’operazione straordinaria abbia comportato il trasferimento del debito o del credito IVA secondo le modalità analizzate nel paragrafo precedente (dovendo di fatto presentare due Comunicazioni). Se invece l’operazione straordinaria non ha comportato la cessione del debito o del credito IVA, la Comunicazione dovrà essere presentata da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione stessa. Una precisazione in merito al caso in cui il soggetto avente causa riporti nella propria Comunicazione al rigo VP8 il credito maturato dal soggetto dante causa: si dovrà barrare l’apposita casella nel rigo VP1 denominata “Operazioni straordinarie”. Le istruzioni precisano che tale casella andrà compilata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP 9 una frazione o l’intero credito emergente dalla Dichiarazione IVA annuale del soggetto dante causa relativa all’anno precedente e oggetto di trasferimento in tutto o in parte a fronte dell’operazione straordinaria.

Nel caso infine di operazione straordinaria con effetti nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo al trimestre a cui fa riferimento la Comunicazione e la data di presentazione della Comunicazione stessa, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere da il soggetto dante causa nel corso dell’intero trimestre dovrà essere presentata, secondo le modalità che abbiamo analizzato precedentemente, dal soggetto avente causa qualora il primo si sia estinto per effetto dell’operazione straordinaria, salvo ovviamente il caso in cui l’adempimento non sia già stato gestito prima dell’operazione dal soggetto dante causa. Qualora invece, a fronte dell’operazione straordinaria, il soggetto dante causa non si sia estinto, ciascun contribuente partecipante alla operazione straordinaria assolverà in via autonoma l’adempimento comunicativo.

Soggetti non residenti

Le istruzioni alla Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA analizzano anche i casi in cui il soggetto non residente svolga la propria attività nel territorio dello Stato attraverso un rappresentante fiscale, mediante l’identificazione diretta o ancora con una propria stabile organizzazione.

Nel caso di nomina del rappresentante fiscale (ai sensi dell’art. 17 c. 3 DPR 633/72), quest’ultimo presenta la Comunicazione in commento con l’indicazione dei dati delle liquidazioni effettuate nel periodo oggetto di comunicazione, compilando nel riquadro “Dichiarante” il codice carica 6.

Qualora il soggetto non residente si sia identificato direttamente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35 ter DPR 633/72, sarà lui stesso tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre di comunicazione.

Infine, nel caso di soggetto non residente che opera in Italia attraverso una stabile organizzazione, la Comunicazione in commento dovrà essere presentata includendo i dati delle operazioni da essa svolte nel trimestre. In questa fattispecie, nel riquadro “Dichiarante” dovrà essere indicato il codice carica 1.

Controlli, sanzioni e modalità di ravvedimento

controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate si focalizzano sui dati indicati nelle liquidazioni periodiche e sulla loro coerenza rispetto alle informazioni presenti nelle fatture nonché sulla congruità dei versamenti dell’eventuale liquidazione a debito.

In caso di insufficiente versamento, l’Amministrazione comunica al soggetto passivo l’anomalia e quest’ultimo potrà confermare il versamento effettuato adducendo motivazioni a supporto oppure procedere al versamento richiesto avvalendosi eventualmente dell’istituto del ravvedimento operoso come vedremo tra qualche riga.

In caso di inerzia del contribuente, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere con la liquidazione automatica ai sensi dell’art. 54 bis c. 2 bis DPR 633/72.

Il regime sanzionatorio per la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è oggetto di previsione all’interno dell’art. 11 c. 2 ter D.Lgs. 471/97.

Nello specifico, l’omessa, l’incompleta o l’infedele trasmissione della Comunicazione dei dati relativi alle Liquidazioni Periodiche IVA è soggetta ad una sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di € 2.000. Tali importi si riducono alla metà qualora, entro i successivi 15 giorni rispetto alla data di scadenza, il contribuente soggetto passivo proceda o alla trasmissione della Comunicazione in caso di sua omissione, o all’invio della correzione della Comunicazione precedentemente errata.

Qualora si intenda sanare la Comunicazione prima della presentazione della Dichiarazione IVA annuale relativa allo stesso anno, la regolarizzazione potrà avvenire versando la sanzione appena richiamata avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. 472/97) e procedendo ovviamente con l’invio della Comunicazione sostitutiva.

Alternativamente all’invio correttivo della singola Comunicazione, è possibile provvedere alla regolarizzazione direttamente all’interno della Dichiarazione annuale IVA compilando in quadro VH (indicando i dati relativi a tutti i singoli periodi ancorché non errati o omessi). In questo caso il soggetto passivo sarà tenuto solamente al pagamento della sanzione eventualmente ridotta con il ravvedimento operoso.

È infine possibile regolarizzare l’errata o omessa Comunicazione anche successivamente alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA. In questo caso però sarà necessaria la presentazione di una Dichiarazione IVA annuale integrativa, pagando sia le sanzioni per la Dichiarazione IVA integrativa sia le sanzioni per la correzione della Comunicazione dei dati della liquidazione periodica.

Ricordiamo infine che, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione di cui all’art. 11 c. 2 ter D.Lgs. 471/97auiopèplkjhgiujjk è ridotta da 1/9 ad 1/5, a seconda del fatto che la correzione della Comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza o dal 16° giorno in avanti. Pertanto, la sanzione sarà ridotta:

  • ad 1/9, nel caso di correzione entro il 90° giorno successivo alla violazione;
  • ad 1/8, nel caso di correzione dal 91° giorno successivo al termine di presentazione ma entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • ad 1/7, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
  • ad 1/6, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
  • ad 1/5, dopo la constatazione della violazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

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