I controlli e le indennità del lavoratore malato

Servizi

Il Servizio Paghe dello studio assiste i Clienti datori di lavoro nel controllo dei certificati medici presenti nel Cassetto previdenziale dell’azienda/datore di lavoro e nelle richieste delle visite di controllo presso l’Inps.

 

Sommario

Approfondimento

In caso di malattia il lavoratore è legittimato ad assentarsi dal luogo di lavoro ed ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro. Egli ha anche diritto ad un trattamento economico per il periodo di durata della malattia. Nella guida operativa si esaminano in particolare gli obblighi del lavoratore in malattia, le visite di controllo e l’indennità corrisposta durante tale periodo.

Lo stato di malattia

Lo stato di malattia del lavoratore è definito come lo stato di infermità che genera incapacità lavorativa. In caso di “malattia” o di “infortuni non professionali”, il lavoratore è legittimato ad assentarsi dal luogo di lavoro ed ha diritto alla conservazione del posto (c.d. periodo di comporto).

Il lavoratore ha anche diritto, secondo i limiti posti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, a vedersi conferire un trattamento economico per il periodo di durata della malattia.

L’assenza del lavoratore è legittima anche nei casi in cui l’infermità sia parziale, e comunque quando risulti l’incapacità al lavoro in riferimento alle modalità di svolgimento delle mansioni a cui è adibito il lavoratore. I tempi e le modalità di tutela del lavoratore sono definiti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalla prassi. Il periodo di assenza del lavoratore per malattia va computato ai fini dell’anzianità di servizio.

Sono considerate alla pari di malattia ed infortunio i casi in cui la prestazione lavorativa non può essere resa a causa della necessità, per il lavoratore, di sottoporsi a terapie specifiche ed incompatibili con la presenza sul luogo di lavoro. Allo stesso modo, è legittima e l’assenza del lavoratore nei casi in cui la prestazione di lavoro possa compromettere la piena guarigione dello stesso.

La tutela del lavoratore coinvolto dalla malattia è una tutela di rango costituzionale, infatti, l’art. 38 Cost. recita: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Obblighi del lavoratore

Al fine del corretto riconoscimento dello stato di malattia e per l’erogazione economica relativa ai periodi di assenza, il lavoratore è tenuto rispettare alcuni obblighi:

  • dare tempestiva e regolare comunicazione della malattia o dell’infortunio non professionale;
  • rendersi disponibile nelle fasce di reperibilità per le visite di controllo.

Il medico curante del lavoratore ha l’obbligo di trasmettere all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata della malattia del lavoratore. Ciò deve avvenire in forma telematica secondo le indicazioni dell’INPS.

A sua volta l’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro, sempre in forma telematica, le attestazioni di malattia ricevute dai medici.

Visite di controllo

Sia l’INPS che il datore di lavoro possono verificare lo stato di malattia del lavoratore.

Il datore di lavoro però può farlo esclusivamente avvalendosi dei Servizi ispettivi dell’INPS (o dell’ASL) che sono tenuti a compiere il controllo medico quando il datore di lavoro lo richiede.

La richiesta di visita medica di controllo deve essere effettuata esclusivamente per via telematica; in seguito alla richiesta, a carico del datore di lavoro, è previsto il pagamento del ticket sanitario.

Ogni verifica diretta del datore di lavoro circa lo stato di malattia del lavoratore è vietata dalla legge: la violazione di tale prescrizione è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da € 154,00, fino a € 1.549,00 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 L. 300/70).

Le visite mediche domiciliari di controllo nel settore privato possono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 di ogni giorno, compresi domenica e festivi.

Non sono tenuti al rispetto delle fasce di reperibilità i lavoratori subordinati per i quali l’assenza dipende da patologie gravi che richiedono terapie salvavita e da stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Tuttavia, per usufruire di tale esclusione, i lavoratori che soffrono di gravi patologie devono essere in possesso di idonea documentazione e l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Contrasto tra certificati medici

Nel caso in cui il medico di controllo fornisca un certificato in contraddizione con quello del medico curante, il lavoratore deve immediatamente eccepire il nuovo certificato al medico di controllo, il quale deve annotarlo sul referto. Il giudizio definitivo spetterà al coordinatore sanitario predisposto dall’INPS. Fino a giudizio definitivo, il lavoratore ha la facoltà di comportarsi seguendo le indicazioni del medico curante.

Assenza alla visita di controllo

Il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo dell’INPS, ovvero il lavoratore che rifiuti di sottoporsi alla visita, può essere soggetto a sanzioni disciplinari e alla decadenza dal diritto a percepire il trattamento economico di malattia (art. 5, c. 14, DL 463/83 conv. in L. 638/83).

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’assenza alla visita di controllo, si determineranno le seguenti sanzioni:

  • Prima assenza: la perdita totale del trattamento economico di malattia per i primi 10 giorni;
  • Seconda assenza: la riduzione al 50% del trattamento per il periodo residuo successivo ai primi 10 giorni;
  • Terza assenza: l’interruzione della corresponsione delle prestazioni economiche a carico dell’INPS e conseguente insussistenza delle condizioni per la conferma dello stato di malattia.

Nel caso in cui il lavoratore, dopo la terza assenza alla visita di controllo, si sottoponga ad una visita ambulatoriale e in occasione di questa visita venga accertata l’incapacità al lavoro, verrà ripristinata l’indennità di malattia. Se successivamente, il lavoratore dovesse risultare nuovamente assente ad una ulteriore visita, saranno direttamente applicate le sanzioni previste per la “terza assenza”.

Casi particolari ed eccezioni

Le sanzioni descritte non sono applicate per i casi di ricovero ospedaliero o quando si riferiscono a periodi già accertati con visita medica. Inoltre, costituiscono eccezione anche le seguenti ipotesi:

  • contemporaneità di visite, prestazioni e accertamenti specialistici o medico-generici, a patto che il lavoratore possa dimostrare che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
  • prestazioni non strettamente “specialistiche” come la terapia iniettiva, se effettuate presso poliambulatori pubblici o, comunque, autorizzati dalle ASL;
  • situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell’assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare.

L’impossibilità per il lavoratore di lasciare il proprio domicilio per motivi di salute e presentarsi alla visita ambulatoriale potrà essere positivamente esaminata, in presenza di formale conferma da parte del medico curante, solo qualora pervenga una preventiva comunicazione (anche telefonica) della causa ostativa alla presentazione alla ASL che ha disposto il controllo, per la tempestiva attivazione del controllo domiciliare.

Fine della malattia

Il concetto di fine della malattia è definito come il momento in cui il lavoratore riacquista la capacità lavorativa. Non è prevista alcuna certificazione e nessun adempimento che dichiari la “fine della malattia”.

Nel caso in cui sia il dipendente a voler riprendere in anticipo l’attività lavorativa, egli può essere riammesso in servizio solo quando un nuovo certificato medico rettifichi la prognosi originaria.

Indennità di malattia

Durante il periodo di malattia, la spettante indennità economica viene corrisposta al lavoratore dall’INPS – anticipata dal datore di lavoro – con eventuale integrazione da parte del datore di lavoro se previsto dal contratto collettivo applicato. Alcuni contratti prevedono che il periodo di assenza per malattia sia integralmente a carico del datore di lavoro (es. per impiegati, quadri e dirigenti del settore industria e artigianato).

L’INPS provvede, tramite il datore di lavoro, a corrispondere al lavoratore assente per malattia l’indennità economica spettante a partire dal quarto giorno dall’inizio dell’evento. I primi tre giorni di assenza, invece, se stabilito dal CCNL applicato, restano interamente a carico del datore di lavoro.

Il trattamento economico a carico dell’INPS è così previsto:

– i primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono indennizzabili, tranne nel caso di ricaduta della stessa malattia verificatasi entro 30 giorni o quando il contratto preveda l’indennizzo di tale periodo a carico del datore di lavoro;

– dal 4° al 20° giorno di malattia:

  • operai, salariati, impiegati del settore terziario: 50% della retribuzione media giornaliera;
  • dipendenti pubblici esercizi e laboratori di pasticceria: 80% della retribuzione media giornaliera;

– dal 21° al 180° giorno di malattia:

  • dipendenti imprese dello spettacolo: 60% della retribuzione media giornaliera;
  • operai, salariati, impiegati del settore terziario: 66,66% della retribuzione media giornaliera;
  • dipendenti pubblici esercizi e laboratori di pasticcerie: 80% della retribuzione media giornaliera.

Ai lavoratori disoccupati o sospesi, in caso di malattia insorta durante lo stato di disoccupazione o sospensione, l’indennità di malattia viene corrisposta in misura pari ai 2/3 delle misure prima indicate, sempreché la malattia insorga entro i 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro:

  • indennizzo INPS dal 4° al 20° giorno pari al 33,33% della retribuzione media giornaliera;
  • indennizzo INPS dal 21° al 180° giorno pari al 44,44% della retribuzione media giornaliera (40% nel caso di lavoratori dello spettacolo);
  • indennizzo INPS pari al 53,33% della retribuzione media giornaliera, per tutti i giorni indennizzati per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria.

Per i lavoratori ricoverati in luoghi di cura che non abbiano familiari a carico, l’indennità è corrisposta per 2/5 delle percentuali descritte:

  • indennizzo INPS dal 4° al 20° giorno pari al 20% della retribuzione media giornaliera;
  • indennizzo INPS dal 21° al 180° giorno pari al 26,66% della retribuzione media giornaliera (24% per i lavoratori dello spettacolo);
  • indennizzo INPS pari al 32% della retribuzione media giornaliera, per tutti i giorni indennizzati per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria.

Quasi la totalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro prevede che il datore di lavoro integri la quota dell’indennità di malattia erogata dall’INPS in modo che il lavoratore di veda riconosciuto il 100% della sua retribuzione.

Importo dell’indennità e retribuzione media giornaliera

L’indennità di malattia è uguale ad una quota percentuale della retribuzione media giornaliera globale (quindi compresa dei ratei di mensilità aggiuntive) percepita nel mese precedente all’inizio della malattia. La retribuzione da prendere in riferimento è uguale all’imponibile previdenziale secondo il criterio di competenza (non quindi di cassa).

Per la determinazione della retribuzione media giornaliera, i criteri variano a seconda della categoria e in alcuni casi a seconda della tipologia di rapporto.

RMG = Imponibile previdenziale mese precedente evento / 30 (per impiegati) oppure 26 (per operai) + Rateo mensilità aggiuntiva / 30 (per impiegati) oppure 25 (per operai)
Pagamento

Il pagamento dell’indennità di malattia è a cura del datore di lavoro. Questo avviene all’atto della corresponsione della retribuzione mensile. In ogni caso, il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere le anticipazioni previste dai contratti di lavoro e comunque il 50% della retribuzione mensile, salvo conguaglio. L’importo dell’indennità di malattia anticipato dal datore di lavoro viene recuperato attraverso conguaglio nella denuncia UniEmens relativamente al periodo nel quale è stato corrisposto l’anticipo.

L’indennità di malattia è invece pagata direttamente dall’INPS per:

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • assunti per lavori stagionali;
  • nel caso di impossibilità all’anticipazione da parte del datore di lavoro;
  • disoccupati o lavoratori sospesi non in cassa integrazione;
  • nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale;
  • i lavoratori ammalati nell’attività di un’azienda poi cessata;
  • i casi in cui vi sia rifiuto del datore di lavoro (in tal caso l’INPS diffida l’azienda a provvedere al pagamento entro 30 giorni; successivamente provvede a pagare l’indennità direttamente al lavoratore elevando le eventuali sanzioni al datore di lavoro).
 
Indennità di malattia in alcune tipologie particolari di lavoro

Part-time

I lavoratori con contratto part time verticale hanno diritto all’indennità di malattia in maniera riproporzionata all’entità della prestazione lavorativa.

Le prestazioni previste per questi lavoratori seguono i seguenti criteri:

  • in caso di insorgenza dello stato di malattia durante il periodo di lavoro, si ha diritto all’indennità entro il limite massimo, per tutta la durata della malattia, compresi i giorni in cui non era prevista attività lavorativa;
  • se la malattia invece insorge durante un periodo di pausa contrattuale possono verificarsi due ipotesi: se la malattia insorge entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato la prestazione è dovuta in misura ridotta, se invece la malattia insorge oltre i 60 giorni questa è dovuta solo per i giorni in cui era prevista l’attività lavorativa (escluse le pause contrattuali);
  • relativamente alla malattia insorta entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato, e durante i quali si è verificata cessazione del rapporto di lavoro, la malattia spetta al lavoratore in misura ridotta ed entro il limite massimale annuo;
  • se invece la malattia insorge successivamente ai 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato e il contratto è stato cessato, al lavoratore non spetta nessuna indennità per malattia.

Tempo determinato

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato è prevista l’indennità di malattia. Tuttavia, i trattamenti economici sono corrisposti per un periodo non superiore rispetto all’attività lavorata nell’anno solare precedente rispetto alla comparsa della malattia. Nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato meno di 30 giorni effettivi prima dell’inizio della malattia, i trattamenti economici sono riconosciuti per massimo 30 giorni. In ogni caso, il datore di lavoro non può anticipare l’indennità di malattia per un numero di giorni superiore rispetto ai giorni lavorati.

CO.CO.CO

Per gli eventi insorti a decorrere dal 5 settembre 2019, a seguito dell’entrata in vigore del DL 101/2019, le misure delle indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono state riviste in aumento e il requisito contributivo minimo richiesto è stato ridotto a una mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento/ricovero (Circ. INPS 19 novembre 2019 n. 141).

In tali casi, quindi, l’indennità di malattia è corrisposta nella misura dell’8%, 12% e 16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da uno a quattro mesi l’8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a 12 mesi il 16%).

L’indennità per degenza ospedaliera, invece, è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell’anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).

Per gli eventi di malattia o ricoveri insorti prima del 5 settembre 2019, si continuano ad applicare le norme di cui al DM Min. Lav. 12 gennaio 2001.

Pertanto, l’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 4%, 6% o 8%, dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, L. 335/95) previsto nell’anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da tre a quattro mesi il 4%, da cinque a otto mesi il 6% e da nove a 12 mesi l’8%).

Importi giornalieri anno 2023

Numero mesi accreditati nella Gestione Separata

Indennità di malattia

Indennità di degenza ospedaliera

Da 1 a 4

€ 24,88 (8%)

€ 49,76 (16%)

Da 5 a 8

€ 37,32 (12%)

€ 74,64 (24%)

Da 9 a 12

€ 49,76 (16%)

€ 99,52 (32%)

Come fare domanda

Per ottenere il pagamento dell’indennità i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, oltre a farsi rilasciare preventivamente copia del certificato di malattia trasmesso in modalità telematica dal proprio medico, devono presentare alla struttura INPS di appartenenza anche una domanda di prestazione.

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato (Circ. INPS 6 aprile 2012 n. 52).

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Lavoro intermittente

Per il riconoscimento della malattia nel lavoro intermittente è necessario distinguere due casi:

  • quando il lavoratore ha l’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, anche il periodo di disponibilità è da considerarsi tutelato dall’indennità di malattia. Tuttavia, a seconda del momento in cui insorge la malattia, si avranno trattamenti diversi;
  • quando il lavoratore non ha l’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, il vincolo contrattuale per il lavoratore si instaura solo al momento della risposta. Fino alla risposta e, quindi, all’inizio della prestazione, non essendo previsto in capo al lavoratore alcun obbligo di disponibilità (e nemmeno il diritto all’indennità di disponibilità), non sussisterà nemmeno il diritto ad alcun indennizzo all’indennità di malattia.

Nel momento in cui vi è la prestazione del lavoratore, i rapporti contrattuali di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia. Il diritto all’indennità si estingue al momento della cessazione dell’attività lavorativa (Circ. INPS 13 marzo 2006 n. 41).

Esclusione, perdita e sospensione dell’indennità

È possibile perdere il diritto all’indennità di malattia per più ragioni. A seconda dei casi, si parla di esclusione, di perdita o di sospensione all’indennità di malattia.

Esclusione al diritto all’indennità di malattia

  • fruizione (per legge o in virtù di contratto collettivo) di un trattamento economico di malattia non integrativo a carico del datore di lavoro, pari o superiore all’indennità erogata dall’INPS;
  • provocazione dolosa dello stato di malattia;
  • procurato aborto, per i casi in cui costituisce reato.

Perdita dell’indennità di malattia

  • mancanza di idonea certificazione;
  • assenza ingiustificata alle visite mediche di controllo;
  • inesatte o incomplete indicazioni dell’indirizzo sul certificato medico tali da non consentire l’effettuazione della visita di controllo.

Sospensione dell’indennità di malattia

  • svolgimento di altre attività retribuite;
  • trasferimento all’estero successivo al parere negativo dell’INPS;
  • non osservanza del divieto del medico di uscire dall’abitazione (esclusa l’ipotesi di giustificato motivo);
  • stato di detenzione.
Contribuzione figurativa

I periodi di malattia fanno sorgere il diritto all’accredito figurativo dei contributi, per l’ottenimento del trattamento pensionistico e per la determinazione dell’importo dello stesso, secondo i seguenti limiti:

  • 12 mesi (52 settimane) nella vita lavorativa;
  • a partire dal 1997, si aggiungono 2 mesi ogni 3 anni fino al raggiungimento di 22 mesi per eventi verificatisi nei rispettivi periodi;
  • la contribuzione (calcolata sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro) è accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento. I periodi di malattia sono considerati ai fini pensionistici nella misura del 100%.

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