La sospensione dell’attività per lavoro irregolare o in caso di violazioni in materia di sicurezza

Le novità in pillole:
Approfondimento:

Nell’ambito del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 il Governo ha apportato alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro diverse e importanti modifiche già in vigore.
Due sono le modifiche più rilevanti:

– l’affiancamento dell’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ai funzionari delle ASL per lo svolgimento dei controlli, aspetto questo che amplia le competenze dell’INL rispetto a prima estendendolo a tutti i campi di attività;
– l’inasprimento delle regole che determinano la sospensione dell’attività di impresa.

Sulla base del nuovo art. 14, D.Lgs. 81/2008 , modificato dall’art. 13, D.L. 146/2021 , al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro o l’ASL competente adotta un provvedimento di sospensione:

  • quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D.Lgs. 81/2008 .

La nuova norma, in vigore dal 22 ottobre 2021, abbassa innanzitutto la soglia minima di lavoratori irregolari occupati dal 20% al 10% e introduce, come già detto, la competenza concorrente per gli accertamenti tra ASL regionali e l’Ispettorato nazionale.

Campo di applicazione
Lo sono tutte le imprese di qualsiasi dimensione, salvo, per le ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese in cui il lavoratore in nero risulti l’unico occupato dall’impresa stessa.

La sospensione non riguarda, in genere, tutta l’attività di impresa, in quanto va circoscritta alla singola unità produttiva, rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere (INL, circ. 9 novembre 2021, n. 3 ).

Inoltre la norma in via alternativa, stabilisce l’adozione del provvedimento di sospensione “dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle seguenti violazioni (Allegato I, nn. 3 e 6 ), riferite cioè soltanto ai lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

  • abbia omesso la formazione e l’addestramento (Allegato I, violazione n. 3 );
  • abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (Allegato I, violazione n. 6 ).

Tali violazioni, infatti, possono essere circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore.

La sospensione, in tal caso, comporta l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento.

Il lavoratore “sospeso” avrà diritto comunque alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali.

Condizioni: il lavoro irregolare
La prima condizione di applicabilità della sanzione sospensiva concerne l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
Il computo del 10% va riferito alla base occupazionale costituita da tutti i lavoratori definiti come tali dal D.Lgs. 81/2008 : andranno quindi conteggiati, secondo l’INL, tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.
Stante la riconduzione dell’irregolarità alla mancata indicazione sui documenti obbligatori tenuti dal datore di lavoro, ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori coloro rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL.

Condizioni: violazione alle norme di sicurezza
La nuova norma prevede, come altra condizione per la sospensione, il compimento di gravi violazioni (anche se non reiterate come previsto dalla precedente disciplina) in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro così come elencate nell’Allegato I al decreto.
Si tratta in particolare delle seguenti violazioni:

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3. Mancata formazione ed addestramento
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Prevenzione incendi
Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, la competenza per disporre la sospensione è del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche che dovessero rilevare possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

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