Aziende edili: l’indicazione del Ccnl applicato ai dipendenti nella fattura elettronica

Ricordiamo alle aziende edili Clienti la necessità, alla ricorrenza dei presupposti,  di indicare sulle fatture attive elettroniche il contratto collettivo applicato per i lavoratori dipendenti e, nel caso in cui non ne risultino, tale circostanza.

La mancata indicazione comporta per il Cliente (committente) l’impossibilità di ottenere i benefici di legge in relazione agli eventuali bonus spettanti.

Di seguito si propone un esempio di locuzione che potrebbe essere riportata negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture relative.

ESEMPIO DI FRASE UTILIZZABILE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO

Ai sensi dell’articolo 1, comma 43-bis, legge 234/2021 si attesta che:

– il soggetto affidatario dei lavori è un datore di lavoro, come definito dall’articolo 2, Dlgs 81/2008;

– gli importi delle opere, in cui si inserisce il presente contratto/di cui alla presente fattura, sono complessivamente di importo superiore a 70.000 euro;

– le opere includono lavori edili di cui all’Allegato X al Dlgs 81/2008;

– i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi (Ccnl) del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51, Dlgs 81/2008. In particolare, il Ccnl applicato è …

Secondo la circolare AIDC 23 maggio 2022, n. 7, qualora l’affidatario o il sub-affidatario dei lavori edili sia privo di lavoratori dipendenti (es. lavoratori autonomi artigiani), tale circostanza andrà espressamente indicata in sostituzione dell’indicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

A tal fine un’espressione che potrebbe essere utilizzata nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture potrebbe essere la seguente.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il Ccnl applicato, il contribuente – in sede di richiesta del visto di conformità – dev’essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi ai sensi dell’articolo 47, Dpr 445/2000) rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori, con la quale viene attestato il Ccnl applicato in relazione all’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura stessa. Tale dichiarazione dev’essere esibita dal contribuente ai soggetti tenuti a rilasciare il visto di conformità ovvero all’Amministrazione finanziaria, a richiesta di questa.

Approfondimento

Al fine di aumentare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri edili in particolare – è previsto che le imprese che effettuano interventi edili diano conto al committente dei lavori del Ccnl (Contratto collettivo nazionale del lavoro) applicato.

L’articolo 1, comma 43-bis, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) prevede che taluni benefici fiscali possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori, è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i Ccnl del settore edile (nazionali e territoriali) stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta (sconto in fattura, cessione del credito) delle agevolazioni indicate nella tavola che segue (si noti che si tratta non solo di bonus richiamati espressamente ma anche di quelli richiamati indirettamente, per il tramite del rinvio al comma 2 dellarticolo 121, Dl 34/2020).

Applicazione della norma

La normativa in esame si applica:

1) ai lavori avviati dal 28 maggio 2022

La novità si applica agli atti di affidamento stipulati dal 28 maggio 2022 per i quali i lavori edili risultino avviati successivamente.

Pertanto, qualora i lavori siano iniziati a partire dal 28 maggio 2022 ma il relativo atto di affidamento sia stato stipulato precedentemente, non è richiesto il rispetto degli obblighi in esame

2) ai lavori di importo complessivamente superiore a 70.000 euroPer verificare il superamento del limite di 70.000 euro va fatto riferimento alle «opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente
 

superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai lavori edili» (circolare 19/E/2022).

Pertanto, il limite di 70.000 euro dev’essere parametrato al valore dell’opera complessiva, e non soltanto alla parte di lavori edili di cui all’Allegato X interessati dal nuovo obbligo (si veda la riga successiva)

Esempio

A seguito dell’aggiunta dell’avverbio «complessivamente», rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000 euro, e non solo quelli che superano detta soglia con riguardo ai soli lavori edili (fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili).

Così, come chiarito dalla circolare AIDC 23 maggio 2022, n. 7, se i lavori affidati all’impresa edile ammontano a 90.000 euro, di cui solo 40.000 rientranti nell’elencazione dell’Allegato X del Dlgs 81/2008 (gli altri 50.000 euro sono relativi ad altri lavori), gli obblighi di cui al comma 43-bis in esame:

– trovano applicazione, in quanto i lavori ammontano complessivamente ad un importo superiore a 70.000 euro (ammontano, infatti, a 90.000 euro);

– si applicano solo in relazione ai lavori edili (pari a 40.000 euro).

Correttamente, la circolare AIDC 23 maggio 2022, n. 7 afferma che «pare corretto ritenere che la verifica del superamento della soglia di 70.000,00 euro dell’importo complessivo delle opere vada fatta a livello del committente (ossia sommando le opere affidate ai diversi affidatari, ove ve ne sia più d’uno) e l’obbligo si trasli anche negli eventuali rapporti di sub-affidamento, indipendentemente dal loro ammontare»

3) ai lavori di cui all’Allegato X al Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Si tratta dei seguenti interventi:

– lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento. Sono compresi gli scavi, nonché il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

– trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;

– opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;

– solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro

4) mediante indicazione che l’impresa affidataria dei lavori applica il Ccnl del settore edile È possibile identificare i contratti sulla base di quelli identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), che hanno
 

sostituito i codici precedentemente utilizzati dall’Inps (circolare 19/E/2022):

– F012 (questo Ccnl ha assorbito anche i precedenti Ccnl F011 e F016);

– F015;

– F018 (questo Ccnl ha assorbito anche il precedente Ccnl F017).

Secondo la circolare AIDC 23 maggio 2022, n. 7, qualora l’affidatario delle opere sia un’impresa che non svolge attività edile (e quindi, legittimamente, non applica ai propri dipendenti alcun Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile), deve comunque indicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile che viene applicato dai subappaltatori cui sub-affida la parte delle opere che consistono in lavori edili

5) mediante indicazione del Ccnl edile nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori

È onere del committente dei lavori richiedere l’indicazione dei contratti collettivi e di verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Nella fattura elettronica l’indicazione andrà riportata nel blocco «Altri dati gestionali».

Se la fattura manca dei dati relativi al Ccnl, il destinatario del documento ricevuto tramite Sdi non può comunque rifiutarlo, né pare possibile l’emissione di una nota di variazione (non dovendo essere modificati né l’imponibile né l’imposta).

Come si dirà infra, la circolare 19/E/2022 ritiene che, in caso di mancata indicazione, il committente dei lavori potrà richiedere all’impresa esecutrice il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell’articolo 47, Dpr 445/2000), con la quale viene attestato il Ccnl applicato in relazione all’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura stessa

6) in presenza di lavoratori dipendenti

Il nuovo obbligo riguarda solo gli interventi per i quali si impiegano lavoratori dipendenti.

La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti.

Pertanto, sono esclusi quelli eseguiti senza l’impiego di dipendenti da parte di:

– imprenditori individuali (ancorché si avvalgano della collaborazione di familiari);

– soci di società (di persone o di capitali) che prestano la propria opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti

7) in caso di contratto di affidamento dei lavori stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub-appalto

L’obbligo in esame dev’essere rispettato anche in tali casi. Nello specifico: nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato

8) al fine di fruire dei benefici fiscali

Al fine di rafforzare i controlli sul rispetto di tali adempimenti già in una fase antecedente alla fruizione del beneficio fiscale ad essi collegato, viene previsto che gli intermediari abilitati all’apposizione del visto di conformità siano tenuti, qualora disposto, a verificare l’indicazione del Ccnl applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori

EFFETTI FISCALI

Poiché il nuovo adempimento riguarda disposizioni di natura non fiscale, l’ente di riferimento per fornire i chiarimenti è il ministero del Lavoro (circolare 27 maggio 2022, n. 19/E).

L’agenzia delle Entrate verifica il rispetto del nuovo adempimento avvalendosi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.

Ad ogni modo, la circolare 19/E/2022 ha precisato che l’omessa indicazione del Ccnl determina i seguenti effetti fiscali.

Mancata indicazione del Ccnl

Documento in cui viene omessa l’indicazione

Effetti di natura fiscale

Mancata indicazione nell’atto di affidamento

determina il mancato riconoscimento dei benefici previsti

Mancata indicazione nelle fatture relative ai lavori (*)

non determina il mancato riconoscimento dei benefici previsti, purché l’indicazione sia presente nell’atto di affidamento dei lavori

 

 

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