Esonero contributivo per i lavoratori 2023

Esonero contributivo dipendenti: il taglio del cuneo fiscale 2023

22/02/2023 – Francesco Geria

La Legge di Bilancio 2023 ha disposto che per il periodo paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 venga riconosciuto a favore dei lavoratori subordinato l’esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico. La misura riprende quanto già applicato per il periodo 2022 ma non mancano novità e particolarità.

La novità introdotta per il 2023

Come indicato in premessa, la Legge di bilancio ha disposto, per il 2023, una riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, c. 281, L. 197/2022).

Le disposizioni prevedono, in discontinuità con quanto già applicato per il 2022, che la riduzione contributiva (c.d. taglio del cuneo fiscale) venga modulata su due fasce secondo le seguenti modalità:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Misura esonero

Condizioni

3%

Retribuzione imponibile previdenziale sino a € 1.923 mensili, maggiorata, per le competenze del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

2%

Retribuzione imponibile previdenziale tra € 1.923 e € 2.692 mensili, maggiorata, per le competenze del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.


Soggetti beneficiari

Al beneficio possono accede tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Rimangono esclusi pertanto:

  • i lavoratori che dovessero percepire mensilmente – e diversamente dalle condizioni previste – una retribuzione imponibile previdenziale superiore ai limiti stabiliti;
  • i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.


Le caratteristiche della misura

L’importo dell’esonero in esame, come anticipato e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, vale:

  • per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • al 3% nel caso in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra considerata, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Infatti, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di € 2.692 e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in trattazione, può essere ridotta di 2 punti percentuali, ossia può essere determinata per un ammontare pari a 7,19 punti percentuali.

Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di € 1.923 e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero in trattazione, può essere ridotta di 3 punti percentuali, ossia può essere determinata per un ammontare pari a 6,19 punti percentuali.

Attenzione: è da ricordare che l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Esempi

1) Imponibile previdenziale del mese € 3.212,00 = Esonero contributivo non riconosciuto.

2) Imponibile previdenziale del mese € 2.262,00 = Esonero contributivo applicabile al 2% e pari a € 45,24 (€ 2.262,00 x 2%).

3) Imponibile previdenziale del mese € 1.342,00 = Esonero contributivo applicabile al 3% e pari a € 40,26 (€ 1.342,00 x 3%).

Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità o somme ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ad esempio premi, quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali valori aggiuntivi la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare delle somme ulteriormente erogate, sommate alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni.

Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

Esempi

1) Imponibile previdenziale del mese € 3.520,00 (di cui € 2.520,00 di retribuzione ordinaria e €1.000,00 per premio) = Esonero contributivo non riconosciuto.

2) Imponibile previdenziale del mese € 5.040,00 (di cui € 2.520,00 e € 2.520,00 per quattordicesima) = Esonero non applicabile in quanto la somma della retribuzione ordinaria e della quattordicesima mensilità risultano superiori al limite di € 2.692,00.


Variazioni nei rapporti di lavoro

La riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è ammessa sulle sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto:

  • nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
  • nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare parimenti applicazione.

Nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, invece, l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Nei casi di variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di € 2.692 o di € 1.923 deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

E questo vale anche per:

  • le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile;
  • quando nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.

Infine, l’esonero deve essere considerato autonomamente nei casi in cui:

  • nel corso di un mese il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro;
  • nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.


La gestione della tredicesima

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, opera, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di € 2.692 (riduzione del 2%) o di € 1.923 (riduzione del 3%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di € 2.692 (riduzione del 2%) o di € 1.923 (riduzione del 3%).

Nel caso in cui, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di € 2.692 (riduzione del 2%) o di € 1.923 (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di € 224 (pari all’importo di € 2.692/12) o di € 160 (pari all’importo di € 1.923/12).

È da specificare come la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.

Sarà possibile pertanto che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.

Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a € 1.923 ma inferiore o pari a € 2.692, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a € 160, il lavoratore ha diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.

Nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo dell’esonero contributivo in oggetto, cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione. Il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di € 224 (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di € 160 (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Medesime considerazioni varranno anche in caso di assunzione in corso di anno.

Esempi

1) Retribuzione di dicembre:

Imponibile previdenziale del mese pari a € 4.620,00 (di cui € 2.310,00 per retribuzione ordinaria e € 2.310,00 per tredicesima mensilità) = Esonero contributivo applicabile pari al 2% per un valore di € 92,40 (di cui € 46,20 su retribuzione ordinaria e € 46,20 su tredicesima mensilità).

2) Pagamento mensile ratei tredicesima:

Imponibile previdenziale mese pari a € 2.502,00 (di cui € 2.310,00 per retribuzione ordinaria e € 192,00 per rateo tredicesima mensilità) = Esonero contributivo applicabile pari al 2% per un valore di € 50,04 di cui € 46,20 su retribuzione ordinaria e € 3,84 su rateo tredicesima).

3) Pagamento mensile ratei tredicesima:

Imponibile previdenziale mese pari a € 2.004,00 (di cui € 1.850,00 per retribuzione ordinaria e € 154,00 per rateo tredicesima mensilità) = Esonero contributivo pari al 3% per un valore di € 60,12 di cui € 55,50 su retribuzione ordinaria e € 4,62 su rateo tredicesima).

4) Pagamento mensile ratei tredicesima e quattordicesima:

Imponibile previdenziale mese pari a € 1.834,00 (di cui € 1.584,000 per retribuzione ordinaria, € 125,00 per rateo tredicesima mensilità e € 125,00 per rateo quattordicesima mensilità) = Esonero contributivo pari al 3% per un valore di € 55,02 di cui € 51,27 su retribuzione ordinaria + rateo quattordicesima e € 3,75 su rateo tredicesima).

5) Pagamento mensile ratei tredicesima e quattordicesima:

Imponibile previdenziale mese pari a € 1.950,00 (di cui € 1.800,00 per retribuzione ordinaria, € 150,00 per rateo tredicesima mensilità e € 150,00 per rateo quattordicesima mensilità) = Esonero contributivo sarà così applicabile:

  • 2% sul valore di € 1.950,00 (€ 1.800,00 per retribuzione ordinaria + € 150,00 per rateo quattordicesima) pari a € 39,00 (imponibile mensile compreso tra €1.923,00 e € 2.692,00);
  • 3% sul valore di 150,00 per rateo tredicesima e pari a € 4,50 (imponibile previdenziale inferiore a € 160,00).

6) Pagamento mensile ratei tredicesima e quattordicesima:

Imponibile previdenziale mese pari a € 3.376,00 (di cui € 2.916,00 per retribuzione ordinaria, € 230,00 per rateo tredicesima mensilità e € 230,00 per rateo quattordicesima mensilità) = Esonero contributivo non applicabile in quanto superati il limite mensile di € 2.692,00 (per retribuzione ordinaria + rateo quattordicesima) e il limite mensile di rateo tredicesima € 224,00 (reteo effettivo pari a 230,00).



art. 1, c. 281, L. 197/2022

Lascia un commento