Assegno Unico e novità in Legge di Bilancio 2023

L’Assegno Unico Universale, in vigore da marzo 2022, rappresenta lo strumento per il riconoscimento di uno specifico beneficio economico ai nuclei familiari con figli, in sostituzione dei previgenti assegni riconosciuti alle famiglie, nonché delle detrazioni per figli a carico. Con la Legge di Bilancio 2023, si è inteso riconfermare le disposizioni in materia di Assegno Unico, prevedendo delle novità in merito all’ammontare dell’assegno, riconoscendo alle famiglie un maggiore supporto economico, al ricorrere di particolari condizioni.

Beneficiari

L’assegno Unico Universale (di seguito AUU) può essere richiesto da tutti i nuclei familiari, prescindendo dalla condizione lavorativa dei componenti. Può essere richiesto quindi anche da parte di lavoratori autonomi.

L’assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico e per figli maggiorenni fino al compimento di 21 anni di età.

Nuclei Familiari ammessi

Con figli minori (e dal settimo mese di gravidanza per i nuovi nati)

Con figli di età inferiore a 21 anni a condizione che:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

Figli disabili senza limiti di età

Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Figli maggiorenni

Il D. Lgs. 230/2021 prevede il riconoscimento dell’AUU anche per figli maggiorenni e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché rispondano a specifici requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione

Ai fini dell’AUU il figlio maggiorenne fa parte del nucleo familiare di riferimento dell’ISEE in caso di convivenza con il genitore o con entrambi i genitori, a prescindere dal fatto che sia fiscalmente a carico e a condizione che nell’anno di riferimento dell’AUU non abbia prodotto reddito superiore a € 8.000.

Nel caso in cui il figlio maggiorenne non conviva con i genitori, può essere considerato parte del nucleo familiare dei genitori da cui viene “attratto”, ai sensi del DPCM 159/2013, quando:

  • ha un’età inferiore a 26 anni
  • è fiscalmente a carico
  • non è coniugato e/o abbia figli propri

Nel caso in cui i genitori abbiano due nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, con età massima di 26 anni, fiscalmente a carico, sceglierà lui stesso il nucleo di cui far parte.

Ai fini dell’AUU, i figli maggiorenni fino a 21 anni “attratti” nel nucleo familiare dei genitori, si considerano a carico se soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • nell’anno solare antecedente il reddito lordo è inferiore a € 4.000
  • nell’anno di riferimento dell’AUU non hanno prodotto redditi superiori a € 8.000

Nel caso in cui il figlio consegua la maggior età successivamente all’inoltro della domanda da parte di un genitore, può presentare domanda per conto proprio e in tal caso la quota relativa al figlio in oggetto, decadrà dalla domanda preesistente.

Qualora invece il figlio non presenti una domanda autonoma, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, cambierà status passando a “Evidenza”. Sarà necessario integrare la domanda a cura del genitore al fine di comunicare le informazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l’erogazione dell’assegno.

Per garantire la continuità della prestazione, l’assegno continua a essere erogato, decurtato della quota riferita al figlio maggiorenne, salvo poi riconoscere gli arretrati nel momento in cui la domanda viene integrata con le informazioni necessarie.

Tale integrazione può avvenire solo fino alla fine dell’anno di riferimento, quindi il 28 febbraio dell’anno successivo. Scaduto questo termine il genitore decade dalla possibilità di integrare la domanda.


Requisiti del richiedente

Il dettato normativo non prevede un particolare status lavorativo o la titolarità di una particolare categoria di reddito, come avveniva nel caso degli assegni per il nucleo familiare, potendo accedere alla misura tutti i soggetti rientranti in nuclei familiari con i figli che presentino le caratteristiche di cui sopra.

Tuttavia, al richiedente sono richiesti particolari requisiti di residenza e soggiorno:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi; ;
  • assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residenza e domicilio in Italia;
  • residenza in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a 6 mesi.


Come viene determinato l’importo dell’assegno

Il D. Lgs 230/2021 all’allegato 1 riporta i valori dell’assegno in relazione alla soglia dell’ISEE che si riferisce al nucleo cui è inserito il figlio per il quale si sta chiedendo l’assegno stesso. La convivenza con il genitore non è a tal fine rilevante. Pertanto, un genitore separato e/o divorziato potrà presentare la richiesta per il figlio, ancorché non convivente con lui.

Qualora non fosse disponibile l’ISEE, il nucleo familiare di riferimento è determinato in base all’autodichiarazione presente nella domanda INPS e gli importi riconosciuti saranno quelli minimi.

Genitori Separati

Con specifico messaggio (Mess. INPS 20 aprile 2022 n. 1714) l’INPS disciplina la casistica dell’Assegno Unico per genitori separati.

Il principio generale su cui si basa il riconoscimento dell’assegno unico è la responsabilità genitoriale o l’affidamento dei figli.

Nei casi in cui entrambi i genitori abbiano la responsabilità genitoriale o l’affidamento condiviso dei figli, l’assegno spetta in ugual misura a entrambi i genitori, ma sussiste comunque la possibilità, da considerarsi un’eccezione, di chiedere in fase di presentazione della domanda, mediante una specifica dichiarazione da cui si desume l’accordo tra le parti, l’erogazione dello stesso per il 100% ad un solo genitore.

Nel caso in cui, invece, il giudice o un accordo tra le parti abbia affidato la responsabilità genitoriale esclusiva ad uno dei genitori o ancora nel caso in cui la sentenza di separazione o divorzio preveda che i contributi pubblici vengano usufruiti da uno solo dei genitori, l’assegno unico verrà attribuito per la totalità esclusivamente al genitore designato.


Misura e periodicità della prestazione

Il valore massimo dell’assegno unico per ciascun figlio minorenne è di € 175 per ISEE pari o inferiori a €15.000 riducendosi gradualmente fino al valore minimo di € 50 in ISEE pari o superiori a € 40.000.

 

Valore AUU figli minori

Soglia ISEE

Novità 2023

Max.

175 €

=< 15.000

Maggiorazione 50% per figli età inferiore all’anno

Min.

50 €

=> 40.000

Il valore massimo dell’assegno unico per ciascun figlio maggiorenne è di € 85 per ISEE pari o inferiori a €15.000 riducendosi gradualmente fino al valore minimo di € 25 in ISEE pari o superiori a € 40.000.

 

Valore AUU figli da 18 a 21 anni

Soglia ISEE

Max.

85 €

=< 15.000

Min.

25 €

=> 40.000

L’AUU è attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.


Maggiorazioni

Rispetto agli importi base dell’assegno calcolati in proporzione all’indicatore ISEE, sono previste delle maggiorazioni in caso di sussistenza di particolari condizioni relative al nucleo familiare.

Figli successivi al secondo

Se il nucleo familiare è composto da più figli, è prevista una maggiorazione di € 85 per ogni figlio successivo al secondo. La maggiorazione viene riproporzionata in base all’ISEE. Spetta quindi in misura intera per indicatore ISEE uguale o inferiore a € 15.000 e viene riproporzionato al crescere del valore ISEE fino alla misura minima di € 15 per ISEE uguali o superiori a € 40.000.

Figli disabili

Per quanto concerne i figli con disabilità, gli stessi sono considerati ai fini dell’assegno Unico a prescindere dal requisito dell’età e di reddito attestato mediante ISEE.

Per loro è riconosciuta una maggiorazione in base all’età e al grado di disabilità riportata. Per i figli minori gli importi ordinari sono maggiorati rispettivamente di € 105 in caso di non autosufficienza, € 95 in caso di disabilità grave, e € 85 in caso di disabilità media.

Per i figli maggiorenni di età fino ai 21 anni con disabilità di almeno grado medio, la maggiorazione prevista è di € 80.

Madri di età inferiore a 21 anni

È prevista una maggiorazione di € 20 mensili per ogni figlio

Genitori entrambi titolari di un reddito da lavoro

Per i nuclei in cui i genitori sono titolari al momento della presentazione della domanda di redditi da lavoro, quali lavoro dipendente o assimilati nonché redditi da lavoro autonomo, di pensione, o di impresa, o redditi per prestazioni sportive dilettantistiche o per indennità a giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari, è prevista una maggiorazione di € 30 mensili. La maggiorazione viene riproporzionata in base all’ISEE. Spetta quindi in misura intera per indicatore ISEE uguale o inferiore a € 15.000 e viene riproporzionato al crescere del valore ISEE fino ad azzerarsi per ISEE uguali o superiori a € 40.000.


Novità Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) è intervenuta anche sul tema dell’Assegno Unico Universale stanziando ulteriori fondi a favore della misura e prevedendo così un incremento delle quote in particolari fattispecie.

Figli di età inferiore all’anno (Novità 2023)

La quota mensile di AUU ordinaria (misura massima € 175 e minima € 50 in base all’indicatore ISEE) è maggiorata del 50% per ciascun figlio di età inferiore all’anno.

Nuclei con tre o più figli

La Legge di Bilancio introduce un’ulteriore categoria di beneficiari di una specifica maggiorazione riferita ai nuclei familiari con tre o più figli di età compresa tra uno e tre anni, per i quali è previsto il riconoscimento di una maggiorazione del 50% sulla quota base (misura massima € 175 e minima € 50 euro in base all’indicatore ISEE). La maggiorazione decrescere all’aumentare del valore ISEE fino ad azzerarsi per livelli di ISEE pari a € 4.000.

Nuclei familiari con 4 o più figli

Già il D.lgs. 230/2021 aveva previsto il riconoscimento di un importo forfettario per i nuclei familiari c.d. Numerosi, composti da quattro o più figli, pari a € 100 mensili per nucleo.

La legge di Bilancio 2023 introduce una maggiorazione a tale valore pari al 50%, aumentando così l’importo forfettario a € 150 mensili per nucleo familiare.

Tabella di riepilogo delle maggiorazioni agli importi ordinari e novità Legge Bilancio 2023

Beneficiari

Misura

Novità 2023

Figli successivi al secondo (quota per ogni figlio successivo al secondo)

Max 85 euro per ISEE =< 15.000 per ogni figlio successivo al secondo

Quote maggiorate del 50% per i nuclei con figli di età inferiore all’anno

Min 15 euro per ISEE – => 40.000

Figli disabili

(quota per ogni figlio)

Minorenni

– 105 euro in caso di non autosufficienza

– 95 euro disabilità grave

– 85 euro disabilità media

Maggiorenni fino a 21 anni (disabilità media)

– 80 euro

Età pari o superiore a 21 anni (disabilità media)

Max 85 euro per ISEE =< 15.000

Min 25 euro per ISEE – => 40.000

Madri di età inferiore a 21 anni

(quota per ogni figlio)

20 euro

Genitori entrambi titolari di reddito (quota per ogni figlio minore)

Max 30 euro per ISEE =< 15.000 per ogni figlio successivo al secondo

0 euro per ISEE – => 40.000

Nuclei familiari con 4 o più figli

(Novità 2023)

Importo forfettario di 100 euro

Quota maggiorata del 50%

Importo forfettario passa a 150 euro

Nuclei familiari con tre o più figli a carico

(Novità 2023)

 

Quota maggiorata del 50%

Per i figli di età compresa tra uno e tre anni


Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al beneficio compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e febbraio dell’anno successivo.

  • Via web sul sito INPS con pin, SPID, CIE, CNS
  • Contact Center INPS
  • Tramite patronato

Come detto in precedenza la domanda può essere presentata da un genitore che abbia la responsabilità genitoriale o affidamento dei figli. Nel caso entrambi i genitori abbiamo tale responsabilità, il richiedente dovrà selezionare l’opzione relativa all’erogazione ripartita tra i genitori o erogazione unica ad un solo genitore.

La domanda può essere presentata anche dal figlio maggiorenne con meno di 21 anni e tale domanda si sostituisce a quella eventualmente presentata dal genitore.

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno affinché venga riconosciuto l’AUU dal mese di marzo dell’anno stesso. Se la domanda viene presentata oltre il 30 giugno, l’assegno viene riconosciuto a partire dal mese successivo a quello della domanda, perdendo così il diritto agli assegni per i mesi precedenti.


Semplificazioni per l’erogazione d’ufficio dell’assegno (novità 2023)

Con apposita Circ. INPS 15 dicembre 2022 n. 132 sono state introdotte delle misure volte a semplificare le procedure di presentazione della domanda.

Dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tramite le stesse modalità di presentazione della domanda, qualunque variazione sia intervenuta nel corso del temo, quali ad esempio:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • la variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 230/2021;
  • le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Sia nel caso di domanda di Assegno unico già presentata, sia nei casi di nuova presentazione o ripresentazione della domanda sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e relative maggiorazioni.

  • In assenza di ISEE aggiornato, gli importi saranno riconosciuti nella misura minima
  • ISEE valido al 31/12/2022 continuerà a essere utile per i mesi di gennaio e febbraio 2022
  • ISEE presentato entro il 30/06/2023 (data di scadenza della domanda per il riconoscimento degli arretrati), sarà valido per la determinazione dell’assegno a partire dal mese di marzo 2023, con eventuale riconoscimento degli arretrati


Assegno unico e detrazioni

L’introduzione dell’Assegno unico, ha determinato profonde modifiche all’art. 12 TUIR in materia di detrazioni fiscali.

Le detrazioni per figli a carico, di età fino a 21 anni, sono state infatti inglobate nell’Assegno Unico che nella sua quantificazione ha tenuto conto anche del fatto che le stesse non vengono più riconosciute direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta.

A seguito dell’entrata in vigore della nuova misura sono state abrogate:

  • le detrazioni per figli di età inferiore a 21 anni;
  • le maggiorazioni alle detrazioni per figli minori di tre anni, figli con disabilità, famiglie con più di tre figli a carico, nonché la detrazione per famiglie numerose.

Le detrazioni di cui sopra sono computate nell’assegno unico anche attraverso le specifiche maggiorazioni di cui si è parlato.

A seguito di tali modifiche, a partire dal 1° marzo 2022 il datore di lavoro è stato tenuto a revocare unilateralmente le detrazioni ci sui sopra precedentemente riconosciute, continuando invece a riconoscere quelle per figli di età superiore ai 21 anni, totalmente cumulabili con l’Assegno unico.

A tal proposito si ricorda che per il riconoscimento delle detrazioni per figli di età superiore a 21 anni, gli stessi devono risultare fiscalmente a carico e devono quindi essere titolari di un reddito complessivo annuo al lordo degli oneri deducibili, non superiore a € 2.840,51, elevati a € 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.



D.Lgs. 230/2021



Art. 1, c. 357, L. 197/202

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